Art. 28 
 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Per  i  programmi  poliennali  presentati  nel  2017  e  per  le
modifiche presentate nel 2017 relative alle annualita' successive dei
programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 16, commi 1 e
2, del presente decreto sono cosi' modificati:  il  30  settembre  e'
posticipato al 20 ottobre ed il  31  ottobre  e'  posticipato  al  20
novembre. 
  2. Le organizzazioni di produttori gia' riconosciute alla data  del
1° gennaio 2014, dovranno dimostrare di possedere i parametri di  cui
all'art. 3, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 28  agosto  2014,
n. 9084, entro il 20 ottobre 2017. A tal fine fanno testo  il  numero
di produttori che compongono la compagine sociale al 20 ottobre  2017
e il valore della produzione commercializzabile ad essi riferibile. 
  3. Il mancato adeguamento non da' diritto  a  presentare  un  nuovo
programma operativo o a proseguire quello in atto  oltre  il  termine
del  31  dicembre  2017  e  comporta  la   perdita   automatica   del
riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  4. Fatto salvo il comma 2, le OP gia' riconosciute  alla  data  del
presente decreto, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui
all'art. 3, commi 1, 2 e 5, entro il 30 settembre  2020.  Il  mancato
adeguamento non da' diritto a presentare un nuovo programma operativo
o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2020 e
comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal  1°
gennaio 2021. A tal fine fanno testo  il  numero  di  produttori  che
compongono la compagine sociale al 30  settembre  2020  e  il  valore
della produzione commercializzabile ad essi riferibile. 
  5. I riconoscimenti concessi per gruppi di prodotto dovranno essere
adeguati all'art. 2, comma 1, entro il 1° gennaio 2018. A tal fine le
OP  presentano   la   lista   dei   prodotti   contestualmente   alla
presentazione del programma operativo o della sua modifica per l'anno
successivo. 
  6. Le disposizioni sui programmi operativi contenute  nel  presente
decreto e nel suo allegato si applicano a decorrere  dal  1°  gennaio
2018, pertanto i programmi operativi in corso, proseguono fino al  31
dicembre 2017 alle condizioni applicabili a norma del regolamento  di
esecuzione (UE) n. 543/2011. 
  7. Le OP che stanno attuando un programma  operativo  che  prosegue
oltre al 31 dicembre 2017, possono: 
  a)  presentare  entro  il  20  ottobre  2017  un  nuovo   programma
operativo, interrompendo il programma in corso al 31 dicembre 2017; 
  b)  presentare  entro  il  20  ottobre  2017  la  modifica  per  le
annualita' successive per uniformare il programma  alle  disposizioni
del  regolamento  delegato,  del  regolamento  di  esecuzione  e  del
presente decreto; 
  c) continuare il programma operativo fino alla  sua  scadenza  alle
condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE)  n.
543/2011. 
  Le OP che intendono avvalersi dell'opzione di cui alla lettera  c),
ne danno comunicazione scritta alla regione entro il 20 ottobre 2017. 
  8. Le OP, ove del caso, adeguano  i  propri  statuti  sociali  alle
disposizioni del presente decreto in occasione della prima  assemblea
dei soci utile. 
  9. Qualora un qualsiasi termine  temporale  indicato  nel  presente
decreto e nell'allegato allo stesso corrisponde ad un giorno festivo,
il termine stesso si ritiene posticipato al primo  giorno  lavorativo
successivo. 
  Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni  prefestivi.
In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a  ricevere  le  istanze
sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio  per
posta elettronica certificata.