Art. 28 Norme finali e transitorie 1. Per i programmi poliennali presentati nel 2017 e per le modifiche presentate nel 2017 relative alle annualita' successive dei programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del presente decreto sono cosi' modificati: il 30 settembre e' posticipato al 20 ottobre ed il 31 ottobre e' posticipato al 20 novembre. 2. Le organizzazioni di produttori gia' riconosciute alla data del 1° gennaio 2014, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084, entro il 20 ottobre 2017. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 20 ottobre 2017 e il valore della produzione commercializzabile ad essi riferibile. 3. Il mancato adeguamento non da' diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2017 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2018. 4. Fatto salvo il comma 2, le OP gia' riconosciute alla data del presente decreto, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 5, entro il 30 settembre 2020. Il mancato adeguamento non da' diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2020 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2021. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 30 settembre 2020 e il valore della produzione commercializzabile ad essi riferibile. 5. I riconoscimenti concessi per gruppi di prodotto dovranno essere adeguati all'art. 2, comma 1, entro il 1° gennaio 2018. A tal fine le OP presentano la lista dei prodotti contestualmente alla presentazione del programma operativo o della sua modifica per l'anno successivo. 6. Le disposizioni sui programmi operativi contenute nel presente decreto e nel suo allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, pertanto i programmi operativi in corso, proseguono fino al 31 dicembre 2017 alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. 7. Le OP che stanno attuando un programma operativo che prosegue oltre al 31 dicembre 2017, possono: a) presentare entro il 20 ottobre 2017 un nuovo programma operativo, interrompendo il programma in corso al 31 dicembre 2017; b) presentare entro il 20 ottobre 2017 la modifica per le annualita' successive per uniformare il programma alle disposizioni del regolamento delegato, del regolamento di esecuzione e del presente decreto; c) continuare il programma operativo fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Le OP che intendono avvalersi dell'opzione di cui alla lettera c), ne danno comunicazione scritta alla regione entro il 20 ottobre 2017. 8. Le OP, ove del caso, adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni del presente decreto in occasione della prima assemblea dei soci utile. 9. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel presente decreto e nell'allegato allo stesso corrisponde ad un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.