Art. 3 
 
 
        Dimensione minima delle organizzazioni di produttori 
 
  1. Ai fini  del  riconoscimento  delle  OP,  il  numero  minimo  di
produttori  associati  e'  fissato   in   misura   pari   a   15   Se
l'organizzazione richiedente il riconoscimento e' costituita da  soci
che  sono  essi  stessi  persone  giuridiche,  il  numero  minimo  di
produttori e' calcolato in base al numero di produttori associati  ad
ogni singola persona  giuridica,  ciascuno  costituente  una  singola
azienda, ai quali  si  estendono  i  vincoli  assunti  dalla  persona
giuridica a cui aderiscono. 
  2. In deroga al comma 1, il numero minimo di  produttori  associati
e' fissato in misura pari a 5 per le OP riconosciute  unicamente  per
funghi e per noci (codice NC 080231 e NC 080232) e per i prodotti  di
cui ai capitoli NC 09 e NC 12. 
  3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, il numero  minimo  di
produttori e' determinato  con  riferimento  alle  effettive  persone
fisiche. 
  4.  La  composizione  della  compagine  sociale,   alla   data   di
presentazione della domanda di riconoscimento, e' comunicata su  base
informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 25.
Solo i produttori in regola con la  tenuta  del  fascicolo  aziendale
sono considerati ai fini del numero minimo. 
  5. Ai fini del riconoscimento, il valore  minimo  della  produzione
commercializzabile,   calcolato   conformemente   all'art.   8    del
regolamento delegato, e' il seguente: 
  a) euro  3.500.000,00  se  il  riconoscimento  e'  chiesto  per  un
prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08; 
  b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per due o piu'
prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08; 
  c) euro 200.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per uno  o  piu'
prodotti il cui codice NC inizia con 09; 
  d) euro 500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per uno  o  piu'
prodotti il cui codice NC  inizia  con  12  o  con  la  contemporanea
presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 9 o NC 12. 
  In  deroga  alla  lettera  a)  il  valore  minimo   di   produzione
commercializzabile e' di: 
  a1) euro 1.000.000,00  se  il  riconoscimento  e'  chiesto  per  un
prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e  per
i prodotti dei codici 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075
30 e 0810 9075 50; 
  b1) In deroga alla  lettera  b)  il  valore  minimo  di  produzione
commercializzabile e' di euro 1.500.000,00 se  il  riconoscimento  e'
chiesto per due o piu' prodotti di cui alla lettera a1). 
  Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo aziendale  sono
presi in considerazione ai fini del VPC minimo. 
  Sono fatti salvi i parametri piu' alti definiti dalle regioni. 
  Il valore minimo della produzione commercializzabile e'  lo  stesso
indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino  o  meno  un
programma operativo ai sensi dell'art. 33 del regolamento di base. 
  6. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 5,  si
applicano le deroghe seguenti: 
  a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su
prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi  del
regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri sono ridotti del 30%. A tal
fine sono presi in considerazione tutti i produttori che  si  trovano
inseriti  nel  regime  del  predetto   regolamento   alla   data   di
presentazione della domanda di riconoscimento; 
  b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%. 
  7. Le regioni possono stabilire il valore minimo  della  produzione
commercializzabile ed il numero minimo  di  soci  di  una  OP  ad  un
livello  piu'  elevato  rispetto  a  quello  stabilito  dal  presente
decreto, secondo  criteri  autonomamente  definiti,  con  obbligo  di
informarne il Ministero e l'AGEA. 
  8. Per un dato prodotto, il riconoscimento puo' essere richiesto in
via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del  fresco.  In
tal  caso,  l'eventuale  quota  di   tale   prodotto   inviata   alla
trasformazione industriale non concorre  a  determinare  i  parametri
minimi per il riconoscimento e l'OP, puo', per il medesimo  prodotto,
aderire ad altra OP  riconosciuta  per  il  prodotto  destinato  alla
trasformazione. 
  9. Un produttore puo' aderire, per un prodotto,  ad  una  sola  OP.
Tuttavia se un prodotto e' utilizzabile anche per  la  trasformazione
industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse,  una  per
il  prodotto  fresco  e  l'altra  per  il  prodotto  destinato   alla
trasformazione. 
  10.  Le  piante  aromatiche  commercializzate  in  vaso   rientrano
nell'oggetto del riconoscimento  a  condizione  che  siano  destinate
esclusivamente al consumo alimentare diretto. 
  11.  Il  valore  della  produzione  deve   essere   comprovato   da
documentazione contabile. 
  12. Le OP possono includere nel VPC il valore dei «sotto-prodotti»,
come definiti all'art. 2, lettera l) del regolamento delegato.