Art. 4 Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali 1. Le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa rappresenti almeno il 5% del VPC necessario al riconoscimento dell'OP. Le regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP, su sua richiesta, lo status di organizzazione di produttori transazionale ed ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 14 del regolamento delegato. 2. Le AOP che associano una o piu' OP riconosciute in altri Stati membri, possono chiedere alla regione il riconoscimento dello status di associazione di organizzazioni di produttori transazionale ed ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 21 del regolamento delegato. 3. La regione dove ha sede l'OP transazionale o la AOP transazionale e il rispettivo organismo pagatore competente, provvedono direttamente alla collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri per gli aspetti elencati all'art. 14, paragrafo 3 e all'art. 21, paragrafo 3 del regolamento delegato.