Art. 9 
 
 
                         Soci non produttori 
 
  1.   I   soci   non   produttori   non    possono    rappresentare,
complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'OP e piu' del
10% delle quote o del capitale dell'OP. Tale disposizione deve essere
statutariamente prevista. In ogni caso, i  soci  non  produttori  non
possono partecipare al voto per le decisioni  relative  al  fondo  di
esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali  con  quelle
dell'OP. 
  2. Il comma 1  non  si  applica  ove  lo  statuto  dell'OP  preveda
espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione
degli  organi  sociali  e  da   qualsiasi   decisione   inerente   il
riconoscimento e le attivita' ad esso legate.