Art. 9 Soci non produttori 1. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'OP e piu' del 10% delle quote o del capitale dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'OP. 2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attivita' ad esso legate.