(Allegato)
                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                               Indice 
 
PARTE A 
    Riconoscimento e controllo  delle  organizzazioni  di  produttori
ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP) 
    1. Codici NC relativi ai prodotti oggetto di riconoscimento 
    2. Procedure per il riconoscimento delle OP 
    3.  Adozione  dei  provvedimenti  di  concessione  e  revoca  del
riconoscimento. 
    4. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del
riconoscimento. 
    5. Esternalizzazione 
    6. Delega all'emissione delle fatture di vendita 
    7. Fusioni 
PARTE B 
    Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti 
    8. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi 
    9. Il fondo di esercizio 
    10. Importo dell'aiuto dell'Unione. 
    11. Aiuto finanziario nazionale (AFN) 
    12. Valore della produzione commercializzata VPC 
    12.1 VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio 
    12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale 
    12.3 VPC calcolato per altri fini. 
    13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC 
    14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale 
    15. Approvazione dei programmi operativi. 
    16. La rendicontazione 
    17. Intestazione dei giustificativi di spesa 
    18. Rimborso delle spese sostenute dai soci 
    19. La rendicontazione degli investimenti 
    20. La rendicontazione  dei  costi  del  personale  di  cui  alla
lettera b), punto 2, dell'allegato III al regolamento delegato 
    21. Erogazione degli aiuti 
    22. Conto corrente dedicato 
    23. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato 
    24. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi 
    25. Relazioni e comunicazioni delle OP 30 
    26. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi 
    27. Le condizioni di equilibrio 
PARTE C 
    Spese nei programmi operativi delle OP AOP 
    28. Spese ammissibili 
    29. Spese specifiche per  il  miglioramento  della  qualita'  dei
prodotti. 
    30. Personale 
    31. Spese generali 
    32. Criteri di coerenza e complementarieta' tra  OCM  e  Sviluppo
Rurale 
PARTE D 
    Misure  di  prevenzione  e  gestione  delle  crisi  previste  nei
programmi operativi 
      33. Ritiri dal mercato 
        33.1 Approvazione e rendicontazione della misura  dei  ritiri
nell'ambito dei programmi operativi 
    34. Promozione e comunicazione 
    35. Investimenti relativi alla gestione dei volumi 
    36. Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria 
    37. Assicurazione del raccolto 
PARTE E 
    Mercati rappresentativi 
PARTE F 
    Appendici 
    Appendice 1a - schema di lista  di  controllo  della  conformita'
della procedura per il riconoscimento 
    Appendice 1b - schema di lista di  controllo  per  l'approvazione
del programma operativo 
    Appendice 2a - tab 1 
    Appendice 2a - tab 2 
    Appendice 2a - tab 3 
    Appendice 2b - tab 1 
    Appendice 2b - tab 2 
    Appendice 2b - tab 3 
 
                              PREMESSA 
 
    Con riferimento alle regole comunitarie stabilite per le  OP  che
possono essere applicate mutatis mutandis - alle AOP, il  termine  OP
e' usato anche per indicare le AOP, salvo diversa indicazione. 
    Le definizioni di cui all'art.  1  del  decreto  ministeriale  n.
5927/2017 sono di riferimento anche per il presente allegato. 
    Con il termine  di  decreto,  si  intende,  se  non  diversamente
specificato, il decreto ministeriale n. 5927/2017. 
 
                               PARTE A 
 
 
Riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di   produttori
         ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP) 
 
1. Codici NC relativi ai prodotti oggetto di riconoscimento. 
    I prodotti oggetto di riconoscimento sono individuati dai  codici
NC della nomenclatura  comune  doganale  e  riassunti  nella  tabella
seguente.  Tutti  i  codici  NC,  anche  quelli   non   espressamente
richiamati in  tabella,  sono  consultabili  nel  database  TARIC  al
seguente                        indirizzo                        web:
https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
2. Procedure per il riconoscimento delle OP. 
    Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione,
e' allegata la documentazione comprovante la presenza  dei  requisiti
per il riconoscimento previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013  (in
prosieguo indicato anche come regolamento di base), e dal regolamento
delegato 2017/891  (in  prosieguo  indicato  anche  come  regolamento
delegato) e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento
stabilite nel decreto e nelle presenti procedure. 
    Di seguito si richiamano i requisiti essenziali che le OP  devono
possedere  al  momento   della   presentazione   della   domanda   di
riconoscimento ed  essere  mantenuti  in  seguito  al  riconoscimento
avvenuto: 
    personalita'  giuridica  e  forma  societaria  rispondente   alle
disposizioni nazionali; 
    numero   minimo   di   aderenti   e   Valore   della   produzione
commercializzabile minimo stabiliti dal presente decreto; 
    presenza, nello statuto,  degli  obblighi  e  delle  disposizioni
previste dagli articoli 153 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e
dal regolamento delegato; 
    perseguimento  almeno  degli  obiettivi  elencati  all'art.  152,
paragrafo 1, lettera c), punti i), ii)  e  iii)  del  regolamento  di
base; 
    disponibilita',   anche   attraverso   l'esternalizzazione    ove
consentito,  di  personale,  strutture  e  mezzi   tecnici   per   il
perseguimento delle finalita'  per  le  quali  il  riconoscimento  e'
chiesto e in particolare di ciascuna delle funzioni elencate all'art.
7 del regolamento delegato; 
    criteri di democraticita' nel controllo dell'organizzazione. 
    Alla richiesta di riconoscimento deve essere allegata la seguente
documentazione: 
    1. atto costitutivo e statuto conformi al reg. (UE) n. 1308/2013; 
    2. composizione degli Organi sociali  in  carica  e  delibera  di
conferimento  incarico  al  legale  rappresentante,   di   presentare
l'istanza di riconoscimento con  l'indicazione  dei  prodotti  per  i
quali si chiede il riconoscimento; 
    3.  elenco  produttori  aderenti  direttamente  o  tramite  altro
Organismo  associativo,   presenti   alla   data   di   presentazione
dell'istanza di riconoscimento; 
    4.   relazione   sulla   propria   organizzazione    tecnico    -
amministrativa - commerciale  e  sulle  strutture  tecniche  dell'OP,
compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e  potenzialita'
in relazione alla produzione trattata, con indicazione del  personale
amministrativo, commerciale, tecnico. Per gli  elementi  di  cui  non
dispone in proprio l'OP deve specificare come intende sopperirvi.  La
relazione deve essere accompagnata da apposita documentazione; 
    5.  prospetto  del  valore  della  produzione  commercializzabile
relativa al periodo  di  riferimento,  calcolata  conformemente  alle
indicazioni contenute  all'art.  9  del  regolamento  di  esecuzione,
articolata per Regione di provenienza,  distinto  per  specie  e  con
l'indicazione della superficie relativa ad ogni prodotto; 
    6. se del caso, bilancio dell'esercizio relativo  al  periodo  di
riferimento, depositato presso la camera di commercio competente; 
    7. titolo di proprieta', possesso o disponibilita' tramite propri
associati, AOP e/o filiali anche se controllate per  almeno  il  90%,
delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici necessari  per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal reg. (UE) n. 1308/2013
nonche', ove pertinenti, i  contratti/accordi  di  esternalizzazione.
Per  i  beni  non  in  proprieta',  dovra'  esserne  documentata   la
titolarita' in capo al concedente e la disponibilita' assicurata  per
almeno la durata del programma operativo; 
    8.  dichiarazione  sostitutiva  di  atto   notorio   del   legale
rappresentante, che attesta che le singole aziende associate hanno  i
fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati. 
    Le Regioni possono definire eventuali integrazioni all'elenco. 
    Al fine di consentire alle Regioni l'espletamento delle attivita'
di  controllo  previste   per   l'adozione   del   provvedimento   di
riconoscimento, le OP, conformemente a quanto previsto  dall'art,  2,
comma 3 del decreto, debbono preventivamente  inserire  sul  SIAN  le
informazioni relative  all'Anagrafica  Soci  di  tutti  i  produttori
facenti parte delle rispettive compagini  sociali,  sia  direttamente
che indirettamente tramite persone giuridiche. In tale ambito, i dati
dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale. 
    Le  Regioni  verificano  la  presenza  dei   requisiti   per   il
riconoscimento, anche sulla base  delle  informazioni  contenute  nel
fascicolo aziendale dei produttori presenti  nella  anagrafica  soci,
sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti
in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano: 
    a) il valore della produzione commercializzabile da  prendere  in
considerazione ai fini del riconoscimento. A tal  fine  il  fatturato
derivante da prodotti trasformati, e' preso in  considerazione  nella
misura  massima  prevista  dall'art.  22,  par.  2  del   regolamento
delegato; 
    b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE)  n.
1308/2013, nonche' l'assunzione  della  forma  giuridica  societaria,
prevista dal comma 5 dell'art. 2 del decreto; 
    c) la rispondenza delle superfici  e  delle  relative  produzioni
dichiarate dalle OP. Tale verifica e' effettuata  mediante  verifiche
informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema  Integrato  di
gestione e Controllo (SIGC), sulla base delle informazioni  contenute
nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nella anagrafica soci
ed eventualmente mediante accertamenti in loco. Le predette verifiche
interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non
inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a  1.000  ettari  e
dell'1% in caso di superfici eccedenti tale limite. I produttori  con
fascicolo aziendale non presente o non aggiornato, non sono presi  in
considerazione nella compagine sociale. 
    I risultati dei  controlli  svolti  sul  campione,  di  cui  alla
lettera c),  vengono  estesi,  per  proiezione,  alla  totalita'  dei
produttori aderenti all'OP  richiedente  il  riconoscimento  ed  alle
relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di  stabilire  il
rispetto dei requisiti prescritti. 
    Se dai controlli si evidenzia che talune procedure messe in  atto
dall'OP potrebbero essere lesive della clausola di  elusione  di  cui
all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Regione  dispone  i
necessari approfondimenti. 
    Gli organismi  associativi  allegano  alla  domanda  di  adesione
l'elenco dei produttori obbligati al conferimento in quanto  si  sono
impegnati a conferire prodotti per i quali l'Organismo associativo ha
chiesto l'adesione all'OP. 
    Nell'appendice 1 si riporta  lo  schema  di  check  list  che  le
Regioni devono utilizzare e che possono eventualmente  integrare  con
gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni. 
    Fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  24  del  regolamento  di
esecuzione, per il riconoscimento delle AOP  le  Regioni  utilizzano,
ove compatibili, i dati e la documentazione delle  singole  OP  socie
gia' in loro possesso. 
    Le Regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile  per
poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro quattro
mesi dalla richiesta, ai sensi dell'art. 154, paragrafo 4 lettera  a)
del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
    Se alla richiesta di riconoscimento e' associata la richiesta  di
approvazione  del  primo  programma  operativo,  la   decisione   sul
riconoscimento,  affinche'  il  programma  operativo   possa   essere
realizzato a decorrere dal  1°  gennaio  dell'anno  successivo,  deve
essere adottata prima di quella relativa  al  programma  operativo  e
comunque entro il 31 dicembre  dell'anno  nel  quale  la  domanda  e'
presentata. 
    Qualora l'OP abbia soci in piu' Regioni, i relativi  accertamenti
saranno effettuati  dalle  Regioni  interessate  su  richiesta  della
Regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera
c); nel caso in cui le Regioni  interessate  non  corrispondano  alla
richiesta di accertamento  entro  il  termine  di  trenta  giorni,  o
qualora comunichino  l'impossibilita'  di  assolvere  alla  richiesta
entro  tale  termine,  la  Regione  competente,  sentite  le  Regioni
interessate, individua le  procedure  necessarie  al  soddisfacimento
dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di  effettuare  gli
accertamenti ritenuti necessari. 
    Qualora ricorrano obiettive condizioni di  difficolta'  operativa
per l'effettuazione degli accertamenti, fermo  restando  il  rispetto
del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi  possono
essere  conclusi  entro  il  sesto  mese  successivo  alla  data  del
riconoscimento; in tal caso l'OP  beneficia  di  eventuali  aiuti  ad
avvenuta conclusione degli accertamenti. 
3. Adozione  dei  provvedimenti   di   concessione   e   revoca   del
  riconoscimento. 
    Il provvedimento di riconoscimento deve riportare, tra l'altro, i
seguenti elementi: 
    ragione  sociale  come  risulta  dallo  statuto  e  la  sigla  se
presente; 
    la sede; 
    il codice fiscale; 
    la forma societaria indicando a quale lettera dell'art. 2,  comma
5, del decreto, fa riferimento; 
    il codice/i dei  prodotti  per  il  quale  il  riconoscimento  e'
concesso, precisando se il riconoscimento e' riferito  esclusivamente
a prodotti destinati alla trasformazione; 
    il VPC con la precisazione se e' stata applicata la riduzione per
le OP che trattano esclusivamente produzioni biologiche; 
    il numero dei soci produttori e il numero di produttori totali; 
    l'indicazione dell'eventuale status di OP transnazionale. 
    Il provvedimento di riconoscimento e'  immediatamente  notificato
all'Organismo pagatore e al Ministero che assegna  all'OP  il  codice
univoco IT e la iscrive nell'elenco nazionale. 
    La richiesta di modifica  della  lista  dei  codici  NC,  sia  in
aggiunta che in eliminazione, da parte di una  OP  riconosciuta,  non
comporta una nuova procedura di riconoscimento, tuttavia in  caso  di
richiesta di aggiunta di codici,  l'OP  deve  dimostrare  l'effettiva
disponibilita' dei  nuovi  prodotti  e  l'idoneita'  della  struttura
tecnico-commerciale a gestire la nuova realta' e  la  Regione  dovra'
svolgere le verifiche  conseguenti.  La  modifica  della  lista  deve
essere comunicata al Ministero e all'Organismo pagatore. 
    In caso, invece, di revoca del riconoscimento,  il  provvedimento
della Regione deve riportare in maniera esaustiva le motivazioni  per
cui si procede alla revoca e nel caso di OP con  programma  operativo
ove sono presenti impegni di spesa pluriennali o investimenti  per  i
quali non sono ancora scaduti i vincoli assunti, disporre sul seguito
da dare. 
    Il  provvedimento  di   revoca   e'   immediatamente   notificato
all'Organismo pagatore e al Ministero che cancella  l'OP  dall'elenco
nazionale. 
4. Verifica del rispetto delle condizioni  per  il  mantenimento  del
  riconoscimento. 
    In applicazione dell'art.  154,  paragrafo  4,  lettera  b),  del
regolamento (UE) n. 1308/2013,  che  prevede  che  le  OP/AOP  devono
essere sottoposte, ad intervalli predeterminati, a controlli  atti  a
verificare   la   permanenza   dei   requisiti   per   mantenere   il
riconoscimento, ciascuna OP con programma operativo e' sottoposta  ai
controlli oggetto del presente capitolo, almeno una  volta  ogni  tre
anni o almeno una volta nel corso del programma operativo. 
    Per le  OP/AOP  con  un  programma  operativo,  la  verifica  sul
rispetto delle condizioni per il mantenimento del  riconoscimento  e'
effettuata dagli organismi pagatori nell'ambito dei controlli in loco
di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione. 
    Le Regioni eseguono i controlli di che trattasi sulle OP/AOP  che
non hanno presentato il programma operativo, almeno  una  volta  ogni
cinque anni. 
    Indipendentemente dai controlli svolti nell'ambito  dell'art.  27
del  regolamento  di  esecuzione  le  Regioni,   ove   lo   ritengano
necessario, eseguono il controllo sul rispetto delle  condizioni  per
il mantenimento del riconoscimento per le  OP/AOP  con  un  programma
operativo. 
    Al fine di  uniformare  a  livello  nazionale  le  procedure  per
l'effettuazione  dei  controlli,   le   Regioni   potranno   valutare
l'opportunita' di riferirsi ai criteri e  alla  modulistica  adottata
dagli Organismi pagatori. 
    Le verifiche sulla permanenza  dei  requisiti  per  mantenere  il
riconoscimento hanno lo scopo di accertare, tra l'altro: 
    a) l'esatta  osservanza  delle  norme  comunitarie,  nazionali  e
regionali che regolano l'attivita' delle OP; 
    b)  la  regolare  tenuta  della  documentazione   relativa   alla
produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata; 
    c) il controllo  democratico,  sulla  base  di  una  analisi  dei
rischi, onde verificare l'assenza si situazioni di abusi di potere  o
di influenza di uno o piu' produttori in relazione alla gestione e al
funzionamento  dell'OP.  Le   deliberazioni   delle   assemblee,   in
particolare quelle di approvazione dei programmi  operativi  e  delle
singole annualita', devono dare evidenza dei soci presenti per  mezzo
del foglio di firma da allegare alle delibere e indicare il numero di
voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli soci produttori; 
    d) l'attivita' principale ai sensi dell'art. 11  del  regolamento
delegato. A tal riguardo  si  precisa  che  dovra'  essere  preso  in
considerazione in che modo e in  che  misura  l'OP  ha  provveduto  a
concentrare e commercializzare la produzione dei propri aderenti; 
    e) il valore della produzione commercializzata.  A  tal  fine  il
valore da prendere in considerazione  e'  quello  ottenuto  nell'anno
considerato, dalla vendita dei  prodotti  oggetto  di  riconoscimento
conferiti dai propri soci calcolata  conformemente  all'art.  22  del
regolamento delegato, desunta dalla fatturazione  della  OP  e/o  dei
propri soci con delega alla fatturazione e/o  della  filiale  di  cui
all'art. 22 (8) del regolamento delegato. 
    Il predetto valore  deve  essere  prevalente  rispetto  a  quello
ottenuto dalla  vendita  dei  prodotti  oggetto  del  riconoscimento,
acquistati da produttori che non sono soci  di  un'organizzazione  di
produttori ne' di un'associazione di organizzazioni di produttori. 
    La verifica dell'attivita' principale viene effettuata anche  nei
confronti delle filiali che soddisfano il requisito del  90%  di  cui
all'art. 22, paragrafo 8. 
    Ove  l'OP  abbia  esternalizzato  una  parte  dell'attivita'   di
commercializzazione, la verifica dovra' prendere in considerazione la
documentazione di  supporto  e  le  modalita'  del  controllo  svolto
dall'OP. 
    I controlli di cui sopra sono effettuati anche attraverso l'esame
di documentazione amministrativa e contabile, in particolare: 
    a) libro soci; 
    b) bilanci; 
    c) fascicolo aziendale e, se del caso, catastino; 
    d) principali deliberazioni degli organi sociali; 
    e) resoconti sull'attivita' svolta; 
    f) atti di disponibilita' di strutture, impianti ed attrezzature. 
    Tale documentazione e' fornita dalle OP e  dalle  AOP,  anche  su
base  informatica,  secondo  i  criteri  temporali  stabiliti   dalle
Amministrazioni. 
    Le  OP,  oltre  alla  documentazione  precedentemente   indicata,
mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione  prevista
e conferita da ciascun socio produttore  oltre  che  acquistata,  sia
direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per  tipologia
e  quantita',  e  alla  produzione  commercializzata,  distinta   per
tipologia, quantita', valore e destinazione, nonche'  l'attivita'  di
monitoraggio  del  rispetto  degli  obblighi  di  conferimento  e  le
eventuali sanzioni adottate. 
    Il  rispetto  degli  obblighi  di  conferimento  da   parte   dei
produttori e' verificato, oltre che dalla consultazione dei  registri
IVA, anche sulla base della produzione conferita  messa  a  confronto
con la superficie impegnata  e  con  altri  elementi  quali  le  rese
ufficiali  ISTAT,  le  rese  definite  dal  Mipaaf  con  il   decreto
ministeriale n.  3824  dell'11  febbraio  2016,  relativo  alle  rese
benchmark  per  le  colture  vegetali  e  altre  disposizioni   anche
regionali in materia di attestazione delle rese medie annue  e  delle
rese massime assicurabili, nonche' la storicita' della  produzione  o
la resa media dell'OP/soci produttori. 
    La consistenza della base associativa  e'  verificata  anche  per
mezzo delle informazioni che ai  sensi  dell'art.  15,  comma  4  del
decreto,  l'OP  ha  l'obbligo   di   trasmettere   alle   Regioni   e
all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio di ogni anno. 
    Ove  necessario  e  in  particolare  per  le  OP  organizzate  in
strutture di secondo grado, le verifiche si  completano  con  l'esame
della documentazione amministrativa e contabile dei soci, se del caso
presso la loro sede. 
    Gli accertamenti sulla consistenza delle superfici, se  del  caso
effettuati anche in loco, finalizzati, in particolare, alla  verifica
del volume della produzione conferita, interessano  un  campione  non
inferiore all'1% del volume  della  produzione.  La  percentuale  dei
produttori interessati ai controlli e' stabilita tenuto  conto  delle
situazioni specifiche. 
    Gli accertamenti sull'anagrafe dei produttori  come  definita  in
ambito SIAN vertono anche sui riferimenti  catastali  dei  terreni  e
sulle eventuali adesioni di produttori a due o piu' OP per lo  stesso
prodotto,  utilizzando  la  procedura  Anagrafica  Soci,  nonche'  le
informazioni contenute nei fascicoli aziendali  dei  produttori  soci
dell'OP. 
    Le verifiche in loco, su aziende o strutture  situate  in  ambito
territoriale diverso da quello di competenza dell'Organismo  pagatore
o della Regione che procede al controllo, sono svolte, su  richiesta,
dagli organismi pagatori o dalle Regioni competenti per territorio. 
    Al  fine  di  evitare  duplicazioni  di  controlli,  la   Regione
acquisisce le risultanze dei controlli in loco sulle domande di aiuto
per i programmi operativi, di cui  all'art.  27  del  regolamento  di
esecuzione, gia' svolti dall'Organismo pagatore e comunicati ai sensi
dell'art. 23 paragrafo 4 del decreto. 
    Se  dal  controllo  emerge  l'inosservanza  delle  condizioni  di
riconoscimento,  l'Organismo   pagatore   applica   l'art.   59   del
regolamento delegato per gli aspetti  di  competenza  e  al  contempo
informa  la  Regione  responsabile  per  il  riconoscimento  per  gli
eventuali aspetti di competenza. Allo stesso modo procede la  Regione
qualora sia stata lei ad effettuare  il  controllo  sul  mantenimento
delle condizioni di riconoscimento. 
    Le verifiche precedentemente  indicate,  sono  applicate  mutatis
mutandis anche alle AOP, per quanto compatibili. 
    Se l'OP  attua  un  programma  operativo  e  se,  al  momento  di
presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte
del valore della produzione commercializzata  e'  realizzato  in  una
Regione diversa da quella che ha  rilasciato  il  riconoscimento,  la
competenza della Regione in cui si trova e' mantenuta fino al termine
dell'attuazione del nuovo programma operativo. 
    Tuttavia, se  al  termine  dell'attuazione  del  nuovo  programma
operativo,   la   maggior   parte   del   valore   della   produzione
commercializzata  e'  ancora  realizzato   nell'altra   Regione,   la
competenza e' trasferita in quest'altra Regione,  insieme  alla  sede
operativa effettiva o legale,  a  meno  che  le  Regioni  interessate
convengano diversamente. 
5. Esternalizzazione. 
    Le OP e le AOP che  intendono  esternalizzare  talune  attivita',
devono, a seguito di apposita delibera dell'assemblea, o del  CdA  da
ratificare alla prima assemblea utile, preventivamente stipulare  per
iscritto un accordo  commerciale,  che  puo'  assumere  la  forma  di
contratto,  protocollo  o  convenzione,  conformemente  all'art.  13,
paragrafi  2  (comma  1),  e  3   del   regolamento   delegato,   con
l'indicazione puntuale dei servizi affidati, degli  obiettivi,  delle
condizioni  di  risoluzione  dell'accordo,  nonche'  di  ogni   altro
elemento  che  consenta   all'OP   il   controllo   delle   attivita'
esternalizzate. 
    L'OP resta responsabile  della  gestione,  del  controllo,  della
supervisione   dell'accordo    commerciale    e    delle    attivita'
esternalizzate e deve conservare la documentazione che  dia  evidenza
del proprio operato. 
    Le  attivita'  da  esternalizzare  possono  riguardare  anche  le
operazioni di commercializzazione nei limiti stabiliti  dal  decreto,
trasformazione dei prodotti e fornitura di mezzi tecnici. 
    In    caso     di     esternalizzazione     dell'attivita'     di
commercializzazione, il  contratto  deve  prevedere  il  mantenimento
della proprieta' del prodotto in capo all'OP  e  il  VPC  si  calcola
conformemente  a  quanto  disposto  dell'art.  22,  paragrafo  9  del
regolamento delegato. 
    In caso di esternalizzazione  dell'attivita'  di  trasformazione,
l'OP non potra' rivendere il prodotto trasformato alla ditta  che  ha
proceduto alla trasformazione, o a societa' ad essa collegate. 
    Il ricorso all'esternalizzazione fa salvi i  parametri  di  spesa
definiti nei regolamenti  comunitari  e  nella  normativa  nazionale,
nonche' le tipologie di spese non ammissibili ai sensi  dell'allegato
II del regolamento delegato. 
    L'OP  conserva  per  un  periodo  minimo  di   cinque   anni   la
documentazione connessa all'attivita' esternalizzata. 
    Le attivita' effettuate da una AOP, da una filiale  che  soddisfa
il requisito del 90% di cui all'art. 22, paragrafo 8 del  regolamento
delegato e, nel caso di OP costituite in forma di cooperativa, da una
cooperativa  di  cui   l'OP   e'   socia,   si   considerano   svolte
dall'organizzazione di produttori medesima. 
6. Delega all'emissione delle fatture di vendita. 
    L'autorizzazione all'OP a  delegare  ai  propri  soci  produttori
l'emissione delle fatture, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 del
decreto, puo' essere concessa dalla Regione  competente  in  presenza
delle seguenti condizioni: 
    a) l'OP deve essere titolare di un programma  operativo  o  avere
presentato la richiesta di approvazione del programma operativo; 
    b) impegno scritto dell'OP a delegare l'emissione  delle  fatture
solo a soci  produttori  costituiti  in  forme  societarie  che  gia'
esercitano un'efficace concentrazione del prodotto  e  che  associano
almeno 10 aziende singole; 
    c) presenza,  presso  la  sede  dell'OP  o  di  una  sua  filiale
controllata per almeno il 90%, di un  ufficio  commerciale  idoneo  a
gestire  tutte  le   fasi   della   commercializzazione   dell'intera
produzione sociale, compresa quella dei soci produttori a cui  verra'
delegata l'emissione delle fatture. 
    Le fatture emesse su delega devono: 
    riferirsi  a  operazioni   di   vendita   disposte   dall'ufficio
commerciale di cui alla lettera c) nel rispetto dei listini di prezzo
da esso definiti; 
    riportare il  riferimento  ad  un  contratto/accordo  commerciale
sottoscritto dall'OP; 
    riportare  il  nome  o  il  logo  dell'OP  alla  quale  il  socio
produttore aderisce; 
    essere riferite a singole conferme di  vendita  ed  acquisite  in
copia agli atti dell'OP, con cadenza almeno bimestrale,  o  riportate
in un elenco dettagliato predisposto con la medesima tempistica. 
    L'OP  autorizzata   a   delegare   l'emissione   delle   fatture,
sottoscrive un apposito accordo con il socio produttore interessato. 
    In ogni caso l'OP mantiene ed esercita l'esclusiva competenza  su
tutte le fasi della commercializzazione concernenti, in  particolare,
la decisione sul prodotto da vendere, le condizioni  di  vendita,  la
forma di vendita, la  negoziazione  della  quantita'  e  del  prezzo,
nonche' la firma dei contratti. 
    L'OP deve, altresi', indicare il valore delle fatture  emesse  su
delega, nella nota integrativa al proprio bilancio. 
    La  durata  dell'autorizzazione  alla  concessione  della  delega
all'emissione delle fatture e' annuale. 
    La Regione puo' revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento  a
seguito  dell'esito  negativo  dei  controlli  sul   rispetto   delle
condizioni per l'esercizio dell'autorizzazione stessa. 
    La delega concessa  per  l'emissione  delle  fatture  si  intende
riferita anche agli scontrini delle vendite al dettaglio emessi  alle
condizioni riportate al capitolo 11.1. In tal  caso  le  disposizioni
del presente capitolo si applicano per quanto compatibili. 
    L'autorizzazione alla concessione della delega alla  fatturazione
rappresenta un criterio dell'analisi  dei  rischi  predisposti  dalle
Regioni e dagli Organismi pagatori  per  i  controlli  di  rispettiva
competenza. 
7. Fusioni. 
    La fusione,  di  cui  all'art.  12  del  decreto,  dovra'  essere
formalizzata  dalle  assemblee  delle  strutture   interessate,   che
decidono anche in merito  alla  gestione  degli  eventuali  programmi
operativi. 
    Qualora nel processo di fusione sono coinvolte  OP  e/o  AOP  con
programmi operativi in corso, le OP e le AOP soggette alla revoca del
riconoscimento,  possono  mantenere  lo  stesso   fino   al   termine
dell'annualita' in corso. 
    I soggetti derivati  da  fusioni  conformemente  alle  richiamate
disposizioni, per  usufruire  dei  benefici  previsti  dall'art.  34,
paragrafo 3, lettera d) del regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  devono
impegnarsi, nel progetto  di  fusione,  a  mantenere  la  compattezza
sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di 5 anni. 
 
                               PARTE B 
 
 
           Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti 
 
8. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi. 
    Il programma  operativo  e'  presentato  entro  il  30  settembre
dell'anno precedente a quello della  sua  esecuzione  e  puo'  essere
presentato contestualmente alla domanda  di  riconoscimento.  In  tal
caso  la  sua  approvazione  e'  condizionata   all'ottenimento   del
riconoscimento entro i termini previsti. 
    I programmi  operativi  totali  e  parziali  delle  AOP  dovranno
riportare  distinto  il  programma  o  la  parte  di  programma   per
l'esecuzione del quale sono state delegate da ciascuna  OP  aderente,
anche ai fini della tracciabilita' degli interventi e delle  relative
spese. 
    Le  OP  che  delegano  la  realizzazione  dell'intero   programma
operativo  ad  una  AOP  riconosciuta  in  altra  Regione,  ne  danno
informazione alla propria Regione, dalla quale restano dipendenti per
tutti gli  altri  aspetti  connessi  al  riconoscimento.  La  Regione
competente che riceve il programma  operativo  effettua  i  necessari
controlli per la sua approvazione e ne informa la Regione ove  le  OP
hanno ottenuto il riconoscimento. 
    Le OP che delegano la realizzazione di talune attivita' del  loro
programma operativo ad una AOP riconosciuta in un'altra  Regione  che
presenta un  programma  parziale,  presentano  alla  Regione  che  ha
concesso il  riconoscimento  il  programma  operativo  integrale  con
evidenziate le azioni delegate alla AOP e il loro importo di spesa. 
    Nel caso di programmi presentati  da  OP/AOP  con  soci  in  piu'
Regioni, i relativi accertamenti  saranno  effettuati  dalle  Regioni
interessate su richiesta della Regione competente. Nel caso in cui le
Regioni interessate comunichino l'impossibilita'  di  assolvere  alla
richiesta o non vi corrispondano entro il termine di  trenta  giorni,
la Regione competente, sentite le Regioni interessate,  individua  le
procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria. 
    I programmi operativi sono poliennali con durata variabile da tre
a cinque anni e hanno l'anno  solare  come  periodo  di  svolgimento,
ovvero  decorrenza  dal  1°   gennaio   dell'anno   successivo   alla
presentazione e termine il 31 dicembre, fatto salvo  quanto  previsto
dall'art. 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione. 
    Anche nei casi di proroga oltre il 31  dicembre  del  termine  di
approvazione   del   programma   operativo,   il   provvedimento   di
approvazione stabilisce comunque che  le  spese  sono  ammissibili  a
partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. Non sono in
ogni caso ammissibili le spese  sostenute  prima  del  riconoscimento
dell'OP, fatte salve le spese  per  la  creazione  di  organizzazioni
produttori transazionali o associazioni di organizzazioni  produttori
transazionali. 
    Il  programma  operativo  e'  sempre  accompagnato  dal  progetto
esecutivo relativo alla prima annualita'. 
    Al fine di ottenere  la  necessaria  uniformita'  di  gestione  e
agevolare il monitoraggio e la compilazione dei rapporti  annuali  da
trasmettere  alla  Commissione   europea,   l'AGEA   predisporra'   e
aggiornera' le necessarie procedure informatizzate e  uno  schema  di
base che le OP dovranno seguire per progettare il programma operativo
e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono. 
    I programmi operativi e  i  progetti  esecutivi  annuali,  devono
essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorita'
competente secondo la seguente procedura: 
    l'assemblea dei soci della  OP  approva  il  programma  operativo
pluriennale,  unitamente  alla  prima  annualita'.  Il   verbale   di
approvazione  puo'  riportare  specifica  previsione  di  delega   al
consiglio di  amministrazione  o  equivalente  organo  esecutivo  per
l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali; 
    il consiglio di amministrazione o un equivalente organo esecutivo
della OP approva, qualora delegato, i  programmi  esecutivi  annuali,
verificando ed attestando la loro conformita' e coerenza  alle  linee
di indirizzo  del  programma  operativo  pluriennale.  Parimenti,  il
consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo  provvede
alla definizione delle modifiche. 
    Le delibere adottate dal consiglio di amministrazione o, ove tale
organo  non  sia  previsto,  da  un  equivalente  organo   esecutivo,
concernenti  la  redazione  e  approvazione  dei  progetti  esecutivi
annuali successivi al primo, nonche' delle modifiche in corso d'anno,
devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione
utile. 
    I programmi  operativi  devono  essere  conformi  alla  Strategia
Nazionale e contenere almeno gli elementi elencati all'art. 4, par. 1
del regolamento di esecuzione, ad un livello  di  dettaglio  tale  da
consentire  la  valutazione  complessiva  del  programma   da   parte
dell'Amministrazione competente. 
    Inoltre  dovranno  essere  indicate  in  maniera   esaustiva   le
informazioni  richieste  al  paragrafo  2  del   medesimo   art.   4,
relativamente alla: 
    complementarieta' e coerenza con le  altre  misure  del  medesimo
programma operativo e con le misure finanziate sotto altri regimi  di
aiuto, in particolare lo Sviluppo rurale; 
    assenza di rischi di  doppio  finanziamento  da  parte  di  fondi
dell'Unione. 
    I soci che  aderiscono  successivamente  alla  presentazione  del
programma operativo, possono partecipare a detto programma secondo le
disposizioni  interne  dell'OP  e  a  condizione  che  la  Regione  e
l'Organismo pagatore ne siano  preventivamente  informati  e  abbiano
acquisito gli  elementi  necessari  all'attivita'  di  valutazione  e
controllo. 
9. Il fondo di esercizio. 
    Le attivita' pianificate nel programma operativo trovano il  loro
supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio  delle  OP/AOP.
Le  risorse  afferenti  a  tale  fondo  finanziano  esclusivamente  i
programmi  operativi,  ai  sensi  dell'art.  32,  paragrafo  2,   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e  integrazioni.
Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere
distinto per annualita'. 
    L'importo del fondo di esercizio, nel caso di aiuto  UE  pari  al
50%, deriva dall'applicazione  dell'aliquota  dell'8,2%  al  VPC  del
periodo di riferimento salvo i casi per i quali e' chiesto  un  aiuto
in misura superiore al 4,1% del VPC, in applicazione dei commi 2 e  3
del paragrafo 1 dell'art. 34 del regolamento di base. 
    Il fondo di esercizio e' finanziato in parte dalla Unione europea
e in parte dalle OP. 
    La quota parte delle OP e' finanziata attraverso i contributi dei
soci o attraverso fondi propri delle OP. 
    Nel caso di AOP che presentano, gestiscono e attuano un programma
operativo o un programma operativo parziale, la quota parte di  fondo
di esercizio e' finanziato unicamente attraverso i  contributi  delle
OP socie. 
    I contributi finanziari sono fissati  dalla  OP,  la  quale  deve
dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i  produttori
hanno avuto la possibilita': 
    a) di beneficiare del fondo di esercizio; 
    b) di partecipare democraticamente alle  decisioni  sull'utilizzo
del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio. 
    L'alimentazione del fondo  di  esercizio  avviene  durante  tutto
l'anno e comunque entro il 15 febbraio dell'anno successivo. 
    In attesa del saldo comunitario e dell'eventuale aiuto  nazionale
aggiuntivo, le OP anticipano la  quota  necessaria  a  completare  il
finanziamento dell'intero ammontare del fondo di esercizio  entro  la
predetta data. 
    In caso  di  accesso  all'aiuto  finanziario  nazionale,  di  cui
all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fondo di  esercizio
e'  incrementato  con  un  importo  pari  alla  spesa  corrispondente
all'aiuto finanziario nazionale, seguendo la procedure anzidette. 
10. Importo dell'aiuto dell'Unione. 
    L'aiuto unionale e' pari al massimo al 4,1% del VPC  accertato  e
copre  il  50%  delle   spese   effettivamente   sostenute   per   la
realizzazione del programma operativo. 
    La  predetta  aliquota  puo'  essere  aumentata  delle   seguenti
percentuali: 
    0,5%, unicamente per  azioni  di  prevenzione  e  gestione  delle
crisi. Tali azioni possono  aggiungersi  a  quelle  gia'  considerate
nell'ambito del 4,1% fino alla concorrenza massima di  un  terzo  del
fondo di esercizio conseguente; 
    0,6%, unicamente per azioni di prevenzione e gestione delle crisi
nel caso di AOP che attua tali misure per  conto  delle  OP  aderenti
nell'ambito di un programma operativo  totale  o  nell'ambito  di  un
programma operativo parziale quando la AOP  e'  delegata  ad  attuare
tutte le misure  di  gestione  delle  crisi  previste  nel  programma
operativo di ciascuna OP. 
    L'intensita' degli aiuti finanziari della  Comunita'  e'  elevata
dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando  soddisfa
almeno una delle condizioni indicate all'art. 34,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 1308/2013. 
    Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le  OP  devono
presentare specifica richiesta alla Regione. 
    In ogni caso l'aiuto comunitario sull'intero programma  operativo
non potra' eccedere la percentuale sul VPC stabilita al  paragrafo  2
dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
    Per i ritiri dal mercato smaltiti conformemente a quanto indicato
all'art. 34, paragrafo  4  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  la
percentuale  dell'aiuto  e'  elevata  al   100%,   limitatamente   al
quantitativo di prodotto ritirato non  superiore  al  5%  del  volume
della produzione commercializzata mediamente nei tre anni  precedenti
o, in mancanza di tale dato, del volume della  produzione  utilizzato
per il riconoscimento dell'OP. 
11. Aiuto finanziario nazionale (AFN). 
    L'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 e all'art. 19 del decreto, puo' essere  corrisposto
alle OP che ne hanno fatto richiesta  scritta  alla  Regione,  e  che
vengono inserite nell'elenco allegato alla domanda di  autorizzazione
inoltrata  alla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  92   del
regolamento. 
    Tale aiuto e' erogato nel limite massimo dell'80% del  contributo
finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP,  per  la
costituzione del fondo di esercizio ammesso  dall'Organismo  pagatore
in fase di verifica finale dell'annualita' considerata.  L'aiuto  non
potra'  in  nessun  caso   superare   l'importo   autorizzato   dalla
Commissione europea. 
    I ritiri in beneficienza, essendo finanziati dall'Unione  europea
al 100%, non danno origine al versamento al  fondo  di  esercizio  di
alcun contributo da parte dell'OP o dei suoi  aderenti  e,  pertanto,
non possono concorrere al calcolo dell'AFN. 
    Hanno  diritto  a  ricevere  l'AFN  le  OP,  che  rispettano   le
condizioni di cui all'art. 19, par. 3 del decreto, riconosciute nelle
Regioni dove  il  livello  di  aggregazione  calcolato  conformemente
all'art. 52, par. 1 del regolamento delegato  e'  inferiore  al  20%,
nonche' le OP riconosciute in altre regioni, limitatamente al  valore
della produzione commercializzata, conferita dalle aziende  associate
ubicate  nelle  regioni  che  non  superano  il  livello  minimo   di
organizzazione. 
    L'aiuto finanziario nazionale non puo' in alcun modo sostituire i
contributi di competenza dell'OP e/o dei i soci. 
    Il livello minimo di organizzazione deve  essere  calcolato  come
media degli ultimi tre anni cui si conoscono  i  dati  completi,  che
precedono l'anno nel  quale  viene  chiesto  l'AFN  ed  e'  dato  dal
rapporto tra il VPC prodotto nella Regione e commercializzato tramite
OP,  AOP,  Gruppi  di  produttori  o  organizzazioni  di   produttori
riconosciuti ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n.  1305/2013
e il valore della produzione ortofrutticola  regionale,  desunta  dai
dati ufficiali, EUROSTAT, riferito unicamente  ai  prodotti  elencati
nella parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013. 
    Il livello di aggregazione e' calcolato dal Ministero  a  cui  le
Regioni forniscono i dati di propria competenza al piu'  tardi  entro
il 20 novembre dell'anno precedente la realizzazione dell'annualita',
secondo lo schema riportato in appendice 2a. 
    Le OP/AOP  titolari  di  un  programma  operativo  che  intendono
accedere all'aiuto nazionale, devono darne comunicazione scritta alla
Regione entro il termine dalla stessa stabilito, indicando i dati per
la verifica delle condizioni di cui all'art. 19, par. 3 del decreto e
l'importo  indicativo  dell'aiuto.  Nell'anno   di   esecuzione   del
programma e successivamente all'avvenuta  autorizzazione  comunitaria
presenteranno la modifica al programma operativo, ai sensi  dell'art.
34, par. 2, del regolamento delegato. Le Regioni  possono  accettare,
con  riserva,  le  modifiche  presentate  prima   dell'autorizzazione
comunitaria. 
    Gli interventi, che devono essere nettamente distinti  dal  resto
del  programma   operativo   e   finalizzati   all'incremento   della
concentrazione dell'offerta e della base sociale nella Regione in cui
e' stata realizzata la produzione di riferimento, dovranno  riferirsi
alle  azioni  relative  all'acquisizione  sotto  qualsiasi  forma  di
capitale fisso, alla formazione, alle misure di crisi e  alle  misure
ambientali,  da  realizzarsi  esclusivamente  sul  territorio   della
Regione. 
    Altresi' devono  essere  precisati  gli  indicatori,  scelti  tra
quelli previsti dalla Strategia Nazionale, che dovranno consentire il
monitoraggio di quanto realizzato con l'AFN. 
    Al piu' tardi entro il 20 gennaio  dell'anno  di  attuazione  del
programma operativo, le Regioni trasmettono  al  Ministero,  l'elenco
delle OP che hanno fatto domanda  di  accesso  all'AFN  completo  dei
dati, secondo lo schema riportato in appendice 2b. 
    Parimenti all'aiuto comunitario, l'AFN e' erogato  dall'Organismo
pagatore competente (successivamente alla messa  a  disposizione  dei
fondi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze) e la  sua
gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il  pagamento
seguono le stesse regole stabilite per il programma  operativo  e  il
fondo di esercizio. 
    Eventuali anticipi potranno essere erogati  solo  successivamente
all'effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale. 
12. Valore della produzione commercializzata VPC. 
    12.1 VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio 
    Il VPC calcolato secondo i criteri  contenuti  nell'art.  22  del
regolamento delegato e nell'art. 15 del decreto, rappresenta la  base
di calcolo per la determinazione del valore del fondo  di  esercizio,
destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o  dei
suoi soci sia gli  aiuti  finanziari  comunitari,  e  si  basa  sulla
produzione dei soci della OP, limitatamente ai prodotti per  i  quali
e' stato chiesto il riconoscimento della OP. 
    La documentazione di supporto del VPC e' rappresentata  dai  dati
di bilancio e dalle fatture di vendita (compresi, in caso di  vendita
al dettaglio, gli  scontrini,  se  contenenti  le  indicazioni  sulla
natura del prodotto, quantita' e valore),  relative  alla  produzione
commercializzata nel periodo di riferimento, emesse: 
    dalla OP; 
    dalla filiale dell'OP, se  nel  periodo  di  riferimento  risulta
partecipata conformemente alle condizioni previste dall'art.  22  del
regolamento delegato e se rispetta i requisiti di cui all'art. 11 del
regolamento, in ordine all'attivita' principale. 
    Altresi', contribuisce al VPC il valore della produzione di  soci
di altre OP, commercializzato ai sensi dell'art. 12, par. 1,  lettera
b) e c) del regolamento delegato. 
    Il VPC e' calcolato nella fase di "uscita dall'OP" e/o dalla  AOP
e/o dalla filiale, conformemente alle indicazioni  dell'art.  22  del
regolamento delegato, come esplicitate nel seguente prospetto: 
      
 
    =============================================================
    |      Voci di calcolo e variabili      |  Segno contabile  |
    +=======================================+===================+
    | a) Valore delle vendite dei prodotti  |                   |
    | freschi, fatturate direttamente dalla |                   |
    |                  OP                   |         +         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    | b) Valore delle vendite dei prodotti  |                   |
    | freschi fatturate dai soci su delega  |                   |
    |               delle OP                |         +         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    |c) Valore delle vendite dei prodotti di|                   |
    | soci di altre OP effettuate ai sensi  |                   |
    | dell'art. 12, par. 1, lettera b) e c) |                   |
    |       del regolamento delegato        |         +         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    | d) Valore delle vendite dei prodotti  |                   |
    |trasformati, nella percentuale massima |                   |
    |   indicata all'art. 22, par. 2, del   |                   |
    |         regolamento delegato          |         +         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    |  e) Valore delle vendite effettuate   |                   |
    |dalle filiali controllate conformemente|                   |
    | all'art. 22, par. 8, del regolamento  |                   |
    |               delegato                |         +         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    |  f) Valore delle vendite effettuate   |                   |
    |  dalla AOP relativamente alla quota   |                   |
    |          conferita dalla OP           |         +         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    |      g) Valore dei sottoprodotti      |         +         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    | h) Valore degli indennizzi percepiti  |                   |
    |    per assicurazioni sul raccolto     |                   |
    | stipulate nell'ambito delle misure di |                   |
    |   prevenzione delle crisi o misure    |                   |
    |equivalenti gestite dall'organizzazione|                   |
    |             di produttori             |         +         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    |  i) Valore dei prodotti inviati alla  |                   |
    |distribuzione gratuita di cui all'art. |                   |
    | 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) |                   |
    |             n. 1308/2013              |         +         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    | j) Valore degli imballaggi utilizzati |                   |
    |per il confezionamento di cui ai punti |                   |
    |precedenti (se fatturati separatamente)|         +         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    | k) Valore di vendita dei prodotti di  |                   |
    | nuovi soci acquisiti dalla OP, e non  |                   |
    |     presenti ai punti precedenti      |         +         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    | l) Valore di vendita dei prodotti di  |                   |
    |soci dimessi dalla OP e conteggiati ai |                   |
    |           punti precedenti            |         -         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    | m) Valore dei prodotti ortofrutticoli |                   |
    | eventualmente acquistati da terzi ed  |                   |
    |     inseriti ai punti precedenti      |         -         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    | n) Valore dei prodotti ortofrutticoli |                   |
    |provenienti da aziende situate in altri|                   |
    |   Stati, di soci aderenti ad OP non   |                   |
    |            transnazionali             |         -         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    |  o) Spese per il trasporto esterno,   |                   |
    |   nonche' le spese per il trasporto   |                   |
    |   interno eccedenti l'ambito della    |                   |
    |     distanza significativa di 300     |                   |
    |              chilometri               |         -         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    |p) Sconti, abbuoni, ristorni, connessi |                   |
    |   a rettifiche degli importi delle    |                   |
    |      singole fatture di vendita       |         -         |
    +---------------------------------------+-------------------+
    |     q) Spese sostenute nella fase     |                   |
    | successiva all'uscita dall'OP (spese  |                   |
    |   doganali, spese di assicurazione,   |                   |
    |                ecc..)                 |         -         |
    +---------------------------------------+-------------------+
 
    L'OP deve dare evidenza della documentazione dalla  quale  deriva
ciascuno degli elementi considerati. 
    Per le OP di recente riconoscimento che non  dispongono  di  dati
come sopra indicati, puo' essere considerato  il  VPC  dichiarato  ai
fini del riconoscimento. 
    La produzione commercializzata  e'  considerata  al  netto  degli
importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno  per  distanze
che  superano  i  300  chilometri  tra  i  punti  di  raccolta  o  di
imballaggio centralizzati dell'OP (non si considerato tali le aziende
dei singoli produttori)  e  il  punto  dal  quale  l'OP  effettua  la
distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato. 
    In caso di applicazione dell'art. 6,  comma  2  del  decreto,  il
valore della produzione commercializzata eccedente la percentuale ivi
indicata, non e' tenuto in considerazione per la determinazione degli
aiuti. 
    Il valore della produzione commercializzata relativo al  prodotto
acquistato da terzi o conferito dai  soci  di  OP  non  transazionali
relativamente al prodotto proveniente da  aziende  situate  in  altri
Stati, se non direttamente determinabile, e' calcolato applicando  il
prezzo medio di  vendita  dell'OP  nel  periodo  di  riferimento,  ai
prodotti considerati. Il prezzo medio di vendita e' dato dal rapporto
tra il valore delle vendite  calcolato  ai  sensi  dell'art.  22  del
regolamento delegato, escluso il valore  dei  prodotti  ritirati  dal
mercato, e il quantitativo venduto. 
    La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza dell'attivita'
principale  riferita  ai   prodotti   oggetto   del   riconoscimento,
specificando anche gli acquisti da terzi. 
    Nel caso di nuovi soci non provenienti da altre OP,  il  prodotto
eventualmente acquistato da terzi, deve essere valorizzato al  prezzo
medio di vendita realizzato dal socio stesso. 
    Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati  al
momento della presentazione del programma operativo o della  modifica
annuale per l'anno successivo e presenti al 1° gennaio  dell'anno  in
cui si realizza il programma. 
    I produttori che aderiscono  successivamente  alla  presentazione
della domanda possono essere considerati ai fini del calcolo del  VPC
solo per l'annualita' successiva. 
    I soci provenienti da altra OP sono presi in considerazione  solo
se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria
e nazionale vigente. 
    Le organizzazioni di produttori che alla  data  di  presentazione
del programma operativo nella compagine sociale mantengono produttori
ai quali hanno concesso  il  recesso,  non  devono  considerare  tali
produttori  ai  fini  del  calcolo  del   valore   della   produzione
commercializzata,  ne'  inserirli  nel  sistema  informativo  con  la
fornitura dei dati prevista all'art. 15, comma 4 del decreto. 
    Per evitare doppi conteggi in caso di produttori  provenienti  da
altre OP, l'entita' del VPC da portare in aggiunta  e'  rappresentato
dal valore del prodotto calcolato al  prezzo  di  liquidazione,  che,
peraltro, deve essere sottratto al VPC dell'OP di provenienza. A  tal
fine, quest'ultima deve rilasciare, per gli anni utili, al produttore
socio specifica attestazione. 
    Le cooperative socie sono tenute a  comunicare  all'OP  tutte  le
informazioni   e   la   documentazione   necessaria   alla   corretta
applicazione delle disposizioni relative al calcolo del VPC. 
    12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale 
    Il VPC  per  il  calcolo  del  fondo  di  esercizio  puo'  essere
determinato anche all'«uscita dalla  filiale»  purche'  ricorrano  le
condizioni  stabilite  dal  regolamento  all'art  22,  par.   8   del
regolamento delegato e dall'art. 13 del decreto. 
    Nel caso  che  al  controllo  della  filiale  concorrano  i  soci
produttori, il consenso della Regione affinche' il VPC  possa  essere
calcolato  all'«uscita  della  filiale»  deve  dare  atto  che   cio'
contribuisce al conseguimento degli obiettivi elencati all'art.  152,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
    Nel caso in cui il capitale della filiale venga detenuto da due o
piu' OP/AOP, il VPC in uscita dalla filiale verra' ripartito  tra  le
organizzazioni controllanti proporzionalmente alla quota di  prodotto
da ciascuna conferito. 
    In tal caso i documenti di bilancio devono  dare  evidenza  della
quota di VPC riconducibile ad ogni singola OP. 
    12.3 VPC calcolato per altri fini. 
    Il valore della produzione commercializzata rappresenta anche uno
dei parametri  per  la  verifica  del  mantenimento  dei  criteri  di
riconoscimento  da  parte  dell'OP,  e  della  percentuale  del   40%
stabilita per la gestione della fatturazione delegata realizzata fino
all'8 marzo 2016, nonche' per determinare il livello di aggregazione. 
    A  tali  fini  il  valore  della   produzione   commercializzata,
calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art.  22  del  regolamento
delegato e' riferito: 
    a) al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno considerato  (anno
oggetto del controllo per l'erogazione dell'aiuto o del triennio  per
la concessione dell'AFN), se la verifica e' relativa al rispetto  dei
criteri di riconoscimento o  alla  determinazione  dei  dati  per  il
calcolo del livello di aggregazione. Per il rispetto dei  criteri  di
riconoscimento l'analisi dei valori potra' ritenersi conclusa  quando
sono state soddisfatte tutte le condizioni legate  al  valore  minimo
della produzione; 
    b)  all'ultimo  periodo  contabile  per  il  quale  i  dati  sono
disponibili,  nel  caso  di  gestione  della  fatturazione   delegata
realizzata fino all'8 marzo 2016. 
    Il  termine  «valore  della   produzione   commercializzata»   e'
richiamato  anche  nella  tabella  della  relazione  annuale  di  cui
all'art.  54,  lett.  b)  del   regolamento   delegato,   concernente
l'attivita' delle OP nell'anno considerato. In tal caso  il  criterio
di calcolo e' quello indicato nelle note esplicative della  relazione
annuale stessa. 
13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC. 
    Il periodo di riferimento come determinato al par. 2 dell'art. 15
del  decreto,  si  applica  per  il  calcolo  del  VPC  per  i  nuovi
riconoscimenti  successivi  all'entrata  in  vigore  del  regolamento
delegato e al calcolo del VPC per  la  determinazione  del  fondo  di
esercizio per gli anni 2018 e seguenti di tutte le OP e AOP, comprese
quelle  che  completano  il  programma  operativo   in   applicazione
dell'art. 80, par. 1, lettera a) del regolamento delegato. 
    In coerenza a  quanto  disposto  dall'art.  23  paragrafo  4  del
regolamento delegato, qualora un prodotto perda valore per almeno  il
35%  per  motivi  debitamente  giustificati   non   imputabili   alla
responsabilita' della OP e che esulano dal suo  controllo,  quali  il
verificarsi di calamita' naturali accertate dagli organi competenti o
la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC  di  tale  prodotto  puo'
essere considerato pari al 65% del  VPC  nel  precedente  periodo  di
riferimento. In tal caso, le Regioni  valutano  la  fondatezza  delle
motivazioni addotte dall'OP. 
14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale. 
    La costituzione del fascicolo aziendale e' obbligatoria per tutte
le aziende  agricole  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004  e,  quindi
anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo. 
    Ai sensi dell'art. 25, comma 2  del  decreto-legge  n.  5  del  2
febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35  del  4
aprile 2012, l'AGEA, le Regioni, le Provincie autonome  di  Trento  e
Bolzano e gli Organismi pagatori,  utilizzano  per  le  attivita'  di
rispettiva competenza le informazioni relative  all'azienda  agricola
contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti. 
    L'eventuale aggiornamento del  fascicolo  aziendale  cartaceo  ed
elettronico, dovra' essere fatto  in  conformita'  alle  disposizioni
dell'AGEA. 
    La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del
fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata
dall'Organismo pagatore. 
    Al fine di eseguire tutti i controlli, compresi  quelli  previsti
dal SIGC, e' necessario che nel fascicolo  aziendale  siano  presenti
tutte le informazioni utili attinenti alle  produzioni  frutticole  e
orticole, desumibili dall'allegato A al decreto ministeriale  n.  162
del 12 gennaio 2015. 
    Le OP/AOP e i loro Organismi nazionali  di  rappresentanza  hanno
accesso  ai  fascicoli  aziendali,  secondo  le  procedure   definite
dall'AGEA. 
15. Approvazione dei programmi operativi. 
    Le regioni, accertata la ricevibilita' del programma effettuano i
controlli di cui all'art. 25 del regolamento di  esecuzione,  nonche'
ogni altra verifica aggiuntiva ritenuta  necessaria  ad  assumere  la
decisione finale. 
    In questa fase  assume  particolare  rilievo  la  verifica  sulla
fondatezza delle stime, prevista all'art. 25, per. 1,  lett.  d)  del
regolamento di esecuzione. 
    A tal fine le OP devono fornire alle Regioni gli elementi  idonei
ad una valutazione ex ante della fondatezza della spesa. 
    In particolare: 
    a) per gli investimenti e i servizi di importo uguale o superiore
a 50.000,00 sono presentati almeno tre preventivi; 
    b) per gli investimenti e i servizi di importo uguale o superiore
a  20.000  e  fino  a  50.000,00  euro  sono  presentati  almeno  due
preventivi; 
    c) per gli investimenti e i servizi di importo inferiore a 20.000
e' presentato almeno un preventivo. 
    Relativamente alle lettere b) e c) le Regioni hanno  la  facolta'
di chiedere un numero superiore di preventivi. 
    Le OP possono  presentare  i  preventivi  per  conto  dei  propri
associati. 
    I preventivi di spesa devono essere  confrontabili,  prodotti  da
fornitori  diversi  e  riportanti  nei   dettagli   l'oggetto   della
fornitura. 
    Le Regioni eseguono la valutazione con gli appropriati  riscontri
anche  facendo  riferimento,  per  individuare   la   spesa   massima
ammissibile, ai prezziari regionali e  a  eventuali  importi  massimi
altrimenti definiti  per  i  medesimi  investimenti  nella  circolare
ministeriale o in provvedimenti regionali adottati in coerenza con le
disposizioni nazionali, nonche' a banche dati  disponibili  sul  web,
listini e osservatori dei  prezzi,  nonche'  ad  ogni  altro  sistema
ritenuto appropriato. 
    Qualora per interventi identici a quelli presentati nel programma
operativo  risultano  definiti,  nella   circolare   ministeriale   o
nell'ambito  dello  Sviluppo  rurale,  costi  unitari   ufficiali   e
certificati,  la  Regione  puo'  esonerare  l'OP  dal  presentare   i
preventivi di spesa. 
    Per le spese che per loro  natura  non  possono  essere  valutate
sulla base  di  preventivi,  la  valutazione  verra'  effettuata  con
riferimento ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri
guida,  indicati  nelle  presenti  procedure   e   nella   Disciplina
ambientale, ove pertinente, nonche' ad ogni  altro  sistema  ritenuto
appropriato. 
    In via generale, per i casi in cui sono previsti piu' preventivi,
viene riconosciuta la spesa del preventivo piu' basso. 
    Ove non venga scelto il preventivo con il prezzo piu' basso, l'OP
deve  produrre  una  relazione  tecnico/economica  che  illustra   la
motivazione della scelta. 
    Sempre per i casi  in  cui  sono  previsti  piu'  preventivi,  la
Regione puo' accettare un numero inferiore a quello previsto solo  in
caso di comprovata impossibilita' al rispetto della norma generale. 
    Nel  corso  dell'istruttoria  la  Regione  puo'  proporre  all'OP
modifiche al programma  o  accettare,  se  compatibili  con  i  tempi
dell'istruttoria, integrazioni e modifiche proposte dall'OP. 
    Ove non sussistono le condizioni per  una  valutazione  obiettiva
delle stime, la spesa viene rifiutata. 
    Il verbale sulla valutazione del programma operativo o della  sua
modifica per l'anno successivo deve  dare  evidenza  della  procedura
seguita, degli elementi  verificati  che  comprendono  almeno  quelli
citati ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 25 del regolamento di  esecuzione
e del risultato finale. 
    Nell'appendice 1b si riporta lo  schema  di  chek  list,  che  le
Regioni devono utilizzare ed eventualmente integrare con gli elementi
aggiuntivi ritenuti opportuni. 
    Per ulteriori elementi di valutazione  sull'ammissibilita'  delle
spese e' utile anche la consultazione  del  documento  redatto  dalla
rete rurale nazionale 2014-2020 consultabile al sito: 
    http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin
a/15656 
    Il  provvedimento   di   approvazione   dovra'   riportare,   nel
dispositivo, gli elementi essenziali  del  programma,  quali  il  VPC
dichiarato ed eventualmente  verificato,  l'importo  complessivo  del
fondo di esercizio con la ripartizione tra spese  per  le  misure  di
prevenzione  e  gestione  delle  crisi  e  spese  per  altre  misure,
l'importo   complessivo   dell'aiuto   unionale   con   le   medesime
ripartizioni e, ove del caso, l'importo dell'aiuto nazionale. 
16. La rendicontazione. 
    Entro  il  15  febbraio  dell'anno   successivo   a   quello   di
realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo  pagatore
e per conoscenza alla Regione competente, la  richiesta  di  aiuto  a
saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute. 
    La domanda a saldo deve essere  completa  di  tutti  i  documenti
giustificativi indicati all'art. 9  del  regolamento  di  esecuzione,
nonche' di altri  eventualmente  richiesti  dall'Organismo  pagatore,
attestanti in particolare: 
    a) l'importo dell'aiuto richiesto; 
    b) il valore della produzione  commercializzata  nel  periodo  di
riferimento; 
    c)   i   contributi   finanziari    versati    dai    soci    e/o
dall'organizzazione   di   produttori   medesima,   nonche'    quelli
eventualmente versati dallo Stato in applicazione  dell'art.  34  del
regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    d) le spese sostenute a titolo del programma operativo; 
    e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione  delle
crisi, suddivise per azioni; 
    f) la quota del  fondo  di  esercizio  spesa  per  le  misure  di
prevenzione e gestione delle crisi; 
    g) la conformita' all'art. 33, paragrafo 3, del regolamento  (UE)
n. 1308/2013, inerente eventuali azioni  di  prevenzione  e  gestione
delle crisi; 
    h) la conformita',  nell'ultimo  anno  del  programma  operativo,
all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inerente
il rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le  azioni
ambientali; 
    i) la conformita' all'art. 34 del regolamento (UE) n.  1308/2013,
inerente il giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario; 
    j)  una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'OP  attestante  che  l'OP   non   ha   ricevuto   alcun   doppio
finanziamento comunitario o nazionale per le  misure  e/o  le  azioni
ammissibili all'aiuto; 
    k) in caso di domanda di pagamento riferita ad un tasso o  ad  un
importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di  cui
trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo  dall'Organismo
pagatore; 
    l) la  relazione  annuale  prevista  all'art.  21,  par.  2,  del
regolamento  di  esecuzione,  redatta  con  l'utilizzo  dell'apposito
format predisposto dalla Commissione europea. 
    Le spese generali determinate in misura  forfettaria  sull'intero
fondo  di  esercizio,  comprensivo  anche  dell'eventuale  AFN,   non
necessitano di alcuna documentazione giustificativa. 
    Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre, le relative  spese
devono essere documentate entro  tale  data  e  pagate  entro  il  15
febbraio dell'anno successivo. Entro il 15  devono  essere  incassati
anche eventuali assegni utilizzati per i pagamenti. 
    Fatte salve le disposizioni di legge in materia,  sono  presi  in
considerazione le fatture  o  i  documenti  aventi  forza  probatoria
equivalente per i quali  i  pagamenti  sono  stati  regolati  tramite
procedure  legalmente  autorizzate,  che   consentono   la   completa
tracciabilita' dell'operazione fino all'incasso delle somme da  parte
del fornitore. 
    In nessun caso sono ammissibili pagamenti effettuati in contanti. 
    Qualora  sussistano  le  condizioni  indicate  all'art.   9   del
regolamento di esecuzione l'OP deve inserire nella domanda di aiuto a
saldo anche le  spese  programmate  ma  non  sostenute  entro  il  31
dicembre per motivi indipendenti dalla sua volonta', con l'impegno  a
sostenere tali spese  entro  e  non  oltre  il  30  aprile  dell'anno
successivo a quello relativo all'annualita' considerata. 
    A tal fine l'OP deve fornire idonei elementi  atti  a  dimostrare
l'impossibilita' ad effettuare e documentare gli interventi. 
    Le OP che adottano tale procedura devono presentare all'Organismo
pagatore, entro il 15 giugno, la rendicontazione delle azioni  svolte
e delle spese sostenute. L'Organismo  pagatore  valuta,  in  fase  di
istruttoria, la consistenza delle giustificazioni dell'OP. 
    Le disposizioni del presente punto si applicano  anche  alle  AOP
che realizzano un programma operativo totale  o  parziale  e  l'aiuto
ricevuto a saldo e' riversato alle OP entro i  successivi  15  giorni
lavorativi. 
    Per le spese sostenute dalle filiali della  fattispecie  prevista
all'art. 22, paragrafo 8del regolamento  delegato,  non  puo'  essere
ammessa a finanziamento la quota di spesa  relativa  a  soggetti  non
soci della OP o della AOP. 
17. Intestazione dei giustificativi di spesa. 
    I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati: 
    a) alla OP/AOP; 
    b) ai soci; 
    c) alle filiali nella fattispecie prevista all'art. 22, paragrafo
8del regolamento delegato. 
18. Rimborso delle spese sostenute dai soci. 
    L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente  dai
soci  produttori  verra'  effettuata  su  specifica  richiesta  degli
stessi, accompagnata dalla seguente documentazione: 
    a) elenco riepilogativo di tutte le spese sostenute; 
    b) copia della documentazione di giustificazione delle spese; 
    c) per i lavori svolti in economia: 
    schede orarie o documentazione equipollente attestante  i  lavori
svolti direttamente dal  socio,  con  i  quali  dimostrare  il  tempo
impiegato; 
    dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'  nella  quale  si
indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento  al
prezziario regionale delle Regioni dove e'  ubicata  l'azienda  o  ad
altro documento nazionale che ha definito la congruita' della  spesa.
Qualora le tipologie di costo non siano previste in  tali  documenti,
queste dovranno essere determinate attraverso  una  apposita  analisi
redatta da un tecnico qualificato. 
    La OP successivamente alla presentazione  dei  giustificativi  di
spesa da parte del  socio,  provvede  all'erogazione  della  relativa
somma  entro  il  15  febbraio  dell'anno  successivo  a  quello   di
realizzazione del programma. 
    Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti  alla
AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione: 
    a) richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma
cumulativa per i propri associati, il  rimborso  delle  spese  per  i
costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia
della documentazione fornita dagli associati; 
    b) provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il  30
aprile dell'anno successivo - le spese rendicontate o  a  versare  il
relativo contributo spettante. Il rimborso delle  somme  puo'  essere
operato anche attraverso compensazioni tra il Dare e l'Avere  con  il
socio produttore, purche' in forma distinta, chiara e rintracciabile; 
    c) entro il 31  maggio  presentano  alla  OP/AOP  cui  aderiscono
l'elenco delle somme trasferite ai singoli produttori associati; 
    d) l'OP/AOP provvedera' a comunicare  all'Organismo  pagatore  il
corretto versamento delle somme ai  produttori  soci,  rappresentando
eventuali inadempienze riscontrate. 
    Per giustificati motivi le regioni possono prorogare di 30 giorni
i termini di cui alle lettere b) e c). 
    I rimborsi dovuti ai produttori aderenti alle  cooperative  socie
di OP, possono essere effettuati dall'OP direttamente ai  produttori,
qualora tale procedura sia  espressamente  autorizzata  con  delibera
assembleare della cooperativa. 
    Prima di procedere al rimborso, l'OP verifica che  il  produttore
sia in regola con il fascicolo aziendale. 
    Il  rimborso  delle  spese  sostenute  dai  soci,   puo'   essere
sostituito con una compensazione, autorizzata in  forma  scritta  dal
socio  e  opportunamente  documentata   contabilmente,   tra   debiti
contratti dal socio verso l'OP. 
19. La rendicontazione degli investimenti. 
    La rendicontazione delle spese relative  agli  investimenti  deve
essere accompagnata almeno dai seguenti documenti: 
    a)  elenco  dettagliato  degli  investimenti  eseguiti  e   delle
relative fatture o documenti equipollenti; 
    b) elenco delle macchine e attrezzature completo  dei  numeri  di
matricola  o  altri  elementi  identificativi  che  dovranno   essere
riscontrabili anche sulle stesse; 
    c) copia della delibera del consiglio di amministrazione  con  la
quale la OP si assume l'obbligo a non alienare ne' distogliere  dalla
prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti
fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili  e  3
anni per le strumentazioni hardware  e  software.  L'impegno  assunto
decorre dalla data di acquisizione dei beni; 
    d) certificazioni previste dalla normativa vigente. 
    In caso di investimenti realizzati presso  i  soci,  sia  persone
giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera  c)  dovranno
essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme. 
    Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla  A.S.L.
competente gli stabilimenti ed i  laboratori  atti  alla  produzione,
lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di  bevande,
e'  sufficiente  la  richiesta  di  sopralluogo   con   l'impegno   a
trasmettere quanto prima la relativa certificazione e comunque  prima
del pagamento dell'aiuto. 
20. La rendicontazione dei costi del personale di  cui  alla  lettera
  b), punto 2, dell'allegato III al regolamento delegato. 
    Per ogni unita' di personale dipendente  dell'OP,  della  AOP,  e
della filiale controllata al 90%, delle cooperative soci  produttori,
utilizzato per migliorare o mantenere un elevato livello di  qualita'
o di protezione dell'ambiente  o  per  migliorare  le  condizioni  di
commercializzazione, deve essere allegata  una  scheda  riepilogativa
sulla quale e' registrato almeno: 
    a) il tempo di lavoro prestato; 
    b) la  lettera  di  incarico  con  l'indicazione  della  mansione
assegnata nell'azione di  riferimento  e  del  profilo  professionale
posseduto attinente alla mansione stessa; 
    c) il costo complessivo. 
    Gli  atti  di  cui  sopra  devono  essere  firmati   dal   legale
rappresentante  della  OP,  della  AOP,  o  della  filiale  o   della
cooperativa. 
    Quanto indicato alle lettere a), b) e c) vale anche nel  caso  in
cui l'OP faccia ricorso  ai  propri  soci  produttori  diversi  dalle
cooperative. 
    In caso di ricorso a soci produttori diversi dalle cooperative  e
a consulenze esterne professionalmente qualificate, e' necessaria  la
formalizzazione dell'incarico  da  parte  del  legale  rappresentante
della OP, della AOP, della filiale o della cooperativa socia dell'OP,
specificando la natura, i tempi ed il  relativo  costo.  Il  servizio
fornito dovra' essere documentato con la presentazione della  fattura
o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere  occasionale
senza obbligo di subordinazione,  intestate  alla  struttura  che  ha
affidato l'incarico. 
    In nessun caso potra' essere ammessa a  contributo  attivita'  di
carattere meramente amministrativo-contabile riferita  alla  gestione
ordinaria. 
    Non sono ammissibili consulenze  a  titolo  oneroso  assegnate  a
componenti  degli  organi  societari   e/o   a   societa'   ad   essi
riconducibili. 
    Nel caso in cui la Regione autorizzi la OP  alla  rendicontazione
forfettaria  delle  spese  per  il   personale,   la   determinazione
dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata  con  riferimento
alle figure professionali ed ai parametri  riportati  nelle  presenti
procedure. Per tutto il personale  cosi'  considerato,  non  potranno
essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate. 
21. Erogazione degli aiuti. 
    L'erogazione degli aiuti e' effettuata dall'Organismo pagatore  e
avviene: 
    1) in una unica soluzione a saldo, o 
    2) in piu' soluzioni, mediante: 
    a) anticipi  periodici  quadrimestrali  fino  all'80%  dell'aiuto
inizialmente approvato e una operazione a saldo. L'aumento del  fondo
di esercizio in conseguenza  di  una  modifica  presentata  ai  sensi
dell'art. 34, par. 2  del  regolamento  delegato,  non  determina  un
aumento dell'importo  inizialmente  approvato  ai  fini  del  calcolo
dell'importo dell'anticipazione; 
    b) acconti periodici,  massimo  due  in  un  anno,  a  fronte  di
rendicontazioni parziali, fino  all'importo  massimo  dell'80%  della
parte dell'aiuto corrispondente agli importi  spesi  per  il  periodo
considerato e una operazione a saldo. 
    Le  domande  di  aiuto  sono  presentata   nei   modi   stabiliti
dall'Organismo pagatore. 
    Le richieste di anticipazione di cui all'art. 11 del  regolamento
delegato, non  possono  riguardare  un  importo  superiore  all'aiuto
comunitario previsto per quadrimestre di riferimento. 
    Le domande di anticipazioni successive alla prima, devono  essere
accompagnate dall'elenco degli interventi realizzati nel quadrimestre
precedente e delle relative spese e le anticipazioni sono  erogate  a
condizione che l'Organismo pagatore abbia accertato  che  un  importo
almeno corrispondente  alla  contribuzione  comunitaria  erogata  con
l'anticipo precedente e alla corrispondente quota dell'OP, sia  stato
effettivamente speso e  che  i  contributi  finanziari  al  fondo  di
esercizio siano stati gestiti in conformita' agli articoli  24  e  25
del regolamento delegato. 
    L'Organismo pagatore provvede al  pagamento  delle  anticipazioni
entro 90 giorni dall'acquisizione della domanda previa verifica della
ricevibilita' in termini di completezza documentale, e  a  condizione
che entro tale termine l'OP/AOP beneficiaria risulti  in  regola  con
l'eventuale certificazione antimafia, con quella di vigenza e con  la
conferma di validita' della garanzia fidejussoria. 
    L'Organismo  pagatore  puo'  autorizzare  le  OP  che  ne   fanno
richiesta, ad avvalersi del sistema  di  domande  parziali  di  aiuto
finanziario  comunitario,  cosi'  come  previsto  dall'art.  12   del
regolamento di esecuzione. 
    La richiesta di versamenti parziali deve essere  accompagnata  da
opportuni rendiconti giustificativi,  come  stabilito  dall'Organismo
pagatore, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA. 
    Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento
o sia stata ufficialmente invitata  ad  adottare  idonee  misure  per
rispettare  i  parametri  del  riconoscimento,  l'Organismo  pagatore
sospende la procedura di pagamento  di  qualsiasi  aiuto,  fino  alla
definizione del contenzioso. 
    La sospensione puo'  essere  procrastinata  fino  al  15  ottobre
dell'anno successivo a  quello  a  cui  si  riferisce  il  pagamento.
Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto. 
22. Conto corrente dedicato. 
    Il  fondo  di  esercizio,   eventualmente   aggiunto   dell'aiuto
finanziario nazionale, deve essere gestito  per  mezzo  di  un  conto
corrente dedicato bancario o postale, fatte salve le disposizioni  di
legge in materia. 
    La relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti deve
dare conto anche della gestione  del  conto  corrente  dedicato.  Ove
questi organi di verifica non sono  obbligatori,  e'  sufficiente  la
relazione di un professionista esterno iscritto all'albo dei revisori
dei conti. 
    Tutte le operazioni, devono  trovare  esplicita  indicazione  sui
relativi documenti contabili e transitare per  il  c/c  dedicato.  In
casi eccezionali e  adeguatamente  motivati  gli  organismi  pagatori
possono concedere deroghe, a condizione che la  tracciabilita'  delle
operazioni finanziarie resti garantita. 
    Anche i casi di compensazione possono essere gestiti con il conto
corrente ordinario  a  condizione  che  ne  sia  garantita  la  piena
tracciabilita'. 
    I bolli e le competenze vanno stornati. 
    Eventuali residui attivi, potranno essere  trasferiti  nel  fondo
istituito per l'annualita' successiva. 
    Ogni  movimentazione  deve  essere  chiaramente  specificata  con
l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia
e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata,
anche contabilmente, con data e  valuta  entro  e  non  oltre  il  15
febbraio successivo all'annualita' di riferimento. 
    Il pagamento  dei  beni  strumentali  con  prestiti  cambiari  e'
consentito a condizione che il pagamento delle cambiali  in  scadenza
avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio. 
    Nel  caso  di  spese   non   separabili   tra   quelle   relative
all'attivita' ordinaria e quelle relative al  programma  operativo  e
comunque effettuate sul conto corrente ordinario, e'  autorizzato  il
trasferimento dal conto corrente dedicato a  quello  ordinario  delle
somme di competenza del programma operativo,  previa  predisposizione
della documentazione esplicativa a supporto. 
    In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto  che
elenca i versamenti nel c/c dedicato. 
    Entro  il  15  febbraio   dell'anno   successivo   all'annualita'
considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi, salvo il  caso  di
applicazione  del  paragrafo  3  dell'art.  9  del   regolamento   di
esecuzione. 
    Le AOP che presentano un programma operativo  totale  o  parziale
gestiscono  i  fondi  di  esercizio  ad  esse  trasferiti  dalle  OP,
attraverso un conto dedicato, al quale si applicano mutatis  mutandis
le regole del presente punto. 
    Per le OP che delegano  per  intero  la  gestione  del  fondo  di
esercizio  ad  una  AOP,  la  Regione  competente  decide  in  merito
all'obbligo di tenuta di un conto corrente dedicato, fatta  salva  la
tracciabilita' dei flussi finanziari dell'OP da e verso i propri soci
e la AOP. 
23. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato. 
    Il conto corrente dedicato e' alimentato con versamenti di: 
    a) Contributi finanziari dei  soci  produttori.  Tali  contributi
possono  essere  versati  direttamente  dai   soci   anche   mediante
compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai  soci  stessi,
relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli
importi relativi a rimborsi spese; 
    b) Contributi finanziari da parte della OP; 
    c) Anticipi ed acconti  comunitari  ricevuti.  Gli  anticipi  non
vanno considerati come fondi in diminuzione della  contribuzione  dei
soci; 
    d) Anticipi da parte della OP o dei soci produttori,  versati  in
attesa  del  saldo  comunitario  richiesto,  e  dell'eventuale  aiuto
finanziario  nazionale  aggiuntivo,  per  evitare  il  ricorso   allo
scoperto oneroso; 
    e)  Versamenti  riconducibili  a  pagamenti  IVA  o  altri  oneri
obbligatori. Tali accrediti, ove effettuati,  corrispondono  ai  soli
oneri obbligatori esposti nelle fatture pagate per le spese sostenute
direttamente dalla OP, per forniture e/o servizi,  con  prelievo  sul
conto  corrente  dedicato.  Di  norma  consistono  in  giroconti  con
addebito sul conto corrente ordinario. 
    I versamenti devono essere fatti entro il 15 febbraio. 
    I prelievi dal conto corrente dedicato consistono in: 
    a) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP; 
    b) Rimborsi di spese sostenute direttamente dai soci:  effettuati
mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che  ne
fa richiesta. Il rimborso  puo'  essere  anche  cumulato  alle  somme
liquidate per i prodotti conferiti e puo' essere effettuato  mediante
compensazione autorizzata  dal  socio  con  i  contributi  finanziari
spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di  rimborso
e/o  di  compensazione  dei  pagamenti  devono  essere   puntualmente
documentate; 
    c) Addebiti riconducibili a pagamenti per forniture  e/o  servizi
riguardanti  il  PO  ma  eseguiti  direttamente  dal  conto  corrente
ordinario. Di norma consistono in giroconti con accredito  sul  conto
corrente ordinario. In tal caso  i  pagamenti  effettuati  dal  conto
corrente ordinario, e le relative  registrazioni  bancarie,  dovranno
rispettare i termini e le  modalita'  di  pagamento  stabiliti  dalle
norme comunitarie ed a tal fine  essere  prodotte  su  richiesta  dei
controllori; 
    d) Addebiti riconducibili agli anticipi versati dalla  OP  o  dai
soci produttori per evitare il  ricorso  allo  scoperto  oneroso.  Di
norma consistono  in  giroconti  con  accredito  sul  conto  corrente
ordinario  eseguiti  successivamente   all'incasso   del   contributo
comunitario e dell'aiuto finanziario nazionale. 
    I prelievi devono essere fatti entro il 15 febbraio, tuttavia  In
caso di applicazionedel paragrafo 3 dell'art. 9  del  regolamento  di
esecuzione, i prelievi per i pagamenti possono essere effettuati  con
data e  valuta  entro  il  30  aprile  successivo  all'annualita'  di
riferimento 
    Qualora dal conto corrente dedicato siano effettuati, per errore,
pagamenti per forniture e/o  servizi  non  riguardanti  il  programma
operativo,   i   relativi   importo   dovranno   essere   prontamente
riaccreditati. 
    Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate  in
contabilita'. 
24. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. 
    Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi
operativi avvalendosi degli indicatori comuni di rendimento  previsti
all'art. 56 del regolamento delegato e di altri eventuali  indicatori
supplementari indicati nella Strategia Nazionale. 
    A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione
e conservazione di tutti i dati utili. 
    La  sorveglianza  e'  svolta  mediante  l'uso  degli   indicatori
finanziari, di prodotto e di risultato e deve consentire di  valutare
annualmente i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi
del programma operativo,  verificando  la  qualita'  dell'esecuzione,
individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le  necessarie
comunicazioni inerenti l'esecuzione del programma. 
    La sorveglianza e' un processo continuo che  inizia  con  l'avvio
del programma operativo e termina con la conclusione delle attivita',
pertanto deve essere svolta ogni  anno  e  i  suoi  risultati  devono
essere riportati in una specifica sezione della relazione annuale. 
    La valutazione dei programmi operativi e' presentata in  allegato
alla  relazione  del  penultimo  anno  ed  esamina  il   livello   di
utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e  l'efficienza
del programma operativo, nonche' valutare  i  progressi  compiuti  in
rapporto agli obiettivi generali del  programma  grazie  all'utilizzo
degli indicatori comuni iniziali e di impatto. 
    Se  presenti  nel  programma  operativo,  la   valutazione   deve
contenere un esame qualitativo dei  risultati  e  dell'impatto  delle
azioni concernenti la  prevenzione  dell'erosione  del  suolo,  l'uso
ridotto o piu' razionale  di  prodotti  fitosanitari,  la  protezione
degli habitat e della biodiversita' e la tutela del paesaggio. 
    La valutazione e' finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro: 
    a) il grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  del  programma
operativo  pluriennale,  anche  evidenziando  i  vari   aggiustamenti
rispetto al programma iniziale; 
    b)  i  fattori  che  hanno  avuto   una   particolare   influenza
sull'esecuzione del programma; 
    c) i fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno,
per i successivi programmi operativi. 
    La valutazione puo'  essere  condotta  con  il  supporto  di  una
qualificata  consulenza  esterna  alla  OP  i  cui   costi   ricadono
nell'ambito delle spese generali. 
25. Relazioni e comunicazioni delle OP. 
    Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti  relazioni,
sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dall'AGEA: 
    1. Relazione annuale: accompagna la richiesta di erogazione degli
aiuti a saldo; 
    2. Relazione di valutazione: accompagna  la  rendicontazione  del
penultimo anno del programma operativo. 
    La  relazione  annuale   anche   al   fine   di   consentire   la
predisposizione della relazione annuale che  l'AGEA  deve  presentare
alla Commissione ai sensi dell'art. 54, lettera  b)  del  regolamento
delegato, specifica almeno quanto segue: 
    a) informazioni sulla base sociale; 
    b) numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori); 
    c) tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite; 
    d) tutte le filiali di cui all'art. 22, par.  8  del  regolamento
delegato; 
    e) le variazioni verificatesi nel corso dell'anno; 
    f) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti; 
    g) gestione del  fondo  di  esercizio:  importo  complessivo  dei
contributi della  Comunita',  dello  Stato  membro  (eventuale  aiuto
nazionale), dell'OP e degli aderenti; entita' dell'aiuto  finanziario
comunitario ai sensi dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    h) valore della produzione commercializzata: totale  e  scomposto
tra le Regioni in cui e' stata realizzata  e  tra  le  varie  persone
giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP; 
    i) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto
e per mese; 
    j)  le  informazioni  relative  ai  risultati  dell'attivita'  di
sorveglianza basate, se del caso, sugli indicatori comuni di prodotto
e di risultato cosi' come indicati nell'allegato II  del  regolamento
di esecuzione, nonche' sugli eventuali  indicatori  supplementari  di
prodotto e di risultato previsti dalla Strategia Nazionale; 
    k)  una  sintesi  dei  problemi  incontrati  nell'esecuzione  del
programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualita'
e l'efficacia della sua attuazione; 
    l) le modalita' di adempimento della Disciplina ambientale; 
    m) le attivita' predisposte per la difesa dell'ambiente  in  caso
di  realizzazione  di  investimenti  che  comportano  un  accresciuto
impatto ambientale; 
    n) le modalita' di gestione delle azioni  svolte  in  materia  di
prevenzione e gestione delle crisi; 
    o) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti
Autorita'; 
    p) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti. 
    L'AGEA  provvede,  ove  del  caso,  a   definire   le   modalita'
informatiche  per  la  comunicazione   di   talune   delle   predette
informazioni. 
    La relazione annuale deve essere presentata anche  dalle  OP  che
non hanno presentato e/o realizzato il programma  operativo,  per  le
parti non legate alla realizzazione del programma. 
    Oltre alle predette relazioni, tutte le OP, comprese  quelle  che
non realizzano  un  programma  operativo  in  corso,  sono  tenute  a
trasmettere le informazioni previste dal  regolamento  di  base,  dal
regolamento delegato e da quello  di  esecuzione,  nonche'  le  altre
previste dalle disposizioni nazionali, necessarie alle  attivita'  di
competenza delle Regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA  e  del
Ministero,  nei  modi  e   nei   tempi   stabiliti   dalle   predette
amministrazioni. 
    In caso di inadempienza, la Regione competente, se del caso anche
su segnalazione dell'Organismo pagatore o  del  Ministero,  adotta  i
provvedimenti in conformita' al comma 5 e 6 dell'art. 23 del decreto. 
26. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi. 
    I controlli  amministrativi  e  in  loco  sono  effettuati  dagli
Organismi pagatori. 
    I controlli amministrativi di cui all'art. 26 del regolamento  di
esecuzione sono svolti prima di effettuare il pagamento, su tutte  le
domande di aiuto, siano esse di anticipazione, di pagamento  parziale
o di saldo e devono essere registrati conformemente  al  paragrafo  1
del citato art. 26. 
    Relativamente ai  controlli  in  loco  di  cui  all'art.  27  del
regolamento di esecuzione, all'inizio di  ciascun  anno,  l'Organismo
pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e
AOP da sottoporre a controllo in  loco,  per  il  programma  eseguito
nell'anno precedente. 
    A tal fine l'Organismo pagatore predispone un'analisi dei rischi,
sulla base degli elementi indicati dall'art. 27  del  regolamento  di
esecuzione e dei criteri stabiliti  dall'AGEA,  nonche'  di  elementi
rispondenti alle  specifiche  realta'  regionali.  Il  campione  deve
coprire almeno il 35% dell'aiuto complessivamente  richiesto  tramite
l'Organismo pagatore e il numero di OP e AOP  deve  essere  tale  che
ciascuna OP e AOP riceve un controllo in loco almeno una  volta  ogni
tre anni. Tale controllo e' esteso anche  alle  relative  filiali  se
opportuno. 
    Se  del  caso  i  controlli  in  loco  completano   i   controlli
amministrativi. 
    Il verbale del controllo in loco deve dare puntuale riscontro  di
ciascuno degli elementi indicati al paragrafo 5 dell'art. 27 citato. 
    Nel corso dei  controlli  amministrativi  e  in  loco  prima  del
pagamento  degli  aiuti,  l'Organismo  pagatore  se  ritiene  che  le
valutazioni fatte in sede  di  approvazione  sulla  congruita'  delle
spese non sono piu' valide, procede ad una nuova valutazione  secondo
i criteri riportati al capitolo 16. 
    Le  verifiche  sul  valore  della   produzione   commercializzata
riguardano sia il VPC  dichiarato  per  il  periodo  di  riferimento,
qualora non ancora accertato, ai fini della determinazione del  Fondo
di esercizio, sia il VPC dell'anno a cui si riferisce  l'aiuto  (anno
considerato) ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento. 
    Salvo  documentate  circostanze  eccezionali,  tutte  le   azioni
comprese  nel  campione  sono  verificate  in  loco,   compresi   gli
interventi eseguiti presso le singole aziende dei soci. 
    L'Organismo pagatore puo' escludere dal controllo in loco  taluni
interventi eseguiti presso le singole aziende dei  soci,  sulla  base
dell'analisi dei rischi gia'  definita  integrata  con  elementi  che
tengono  conto  dell'entita'  della  spesa  e  delle  caratteristiche
intrinseche  dell'intervento  che  influenzano   le   condizioni   di
ammissibilita'   e   la   possibilita'    di    mancata    esecuzione
dell'intervento. Il verbale relativo al controllo dell'OP rende conto
della decisone adottata. 
    Se la spesa ammissibile risultante dall'insieme dei controlli non
soddisfa  la  percentuale   del   30%   dell'aiuto   complessivamente
richiesto,  l'Organismo  pagatore  implementa  i  controlli  fino  al
soddisfacimento della percentuale predetta. 
    L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche  verifiche  e
sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualita' dei programmi. 
    Per consentire l'esecuzione dei controlli il loco, le OP, le  AOP
e le Filiali devono  mettere  a  disposizione  degli  incaricati  del
controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche,  anche
quelle in corso d'opera. 
    Per i programmi operativi che interessano produttori operanti  in
altre Regioni, l'Organismo pagatore responsabile  del  controllo  del
programma, puo' chiedere la  collaborazione  dell'Organismo  pagatore
competente per territorio. 
    Gli  Organismi  pagatori  possono   richiedere   chiarimenti   ed
integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP. 
    I  controlli  dovranno  essere  orientati  anche   ad   accertare
l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo
di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario  agli
obiettivi del regime di sostegno. 
    La liquidazione del saldo annuale e' subordinata all'esito  degli
accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime  di
aiuti allo Sviluppo Rurale e alle misure promozionali. 
    Gli Organismi pagatori comunicano alle  Regioni  interessate  gli
esiti delle verifiche anche ai fini dell'adozione  dei  provvedimenti
di competenza. 
    Se  dal  controllo   emerge   l'inosservanza   dei   criteri   di
riconoscimento richiamati ai paragrafi 1, 4  e  6  dell'art.  59  del
regolamento delegato, l'Organismo pagatore sospende i pagamenti e  ne
da immediata comunicazione alla Regione competente. 
    L'Organismo pagatore tiene costantemente  aggiornata  la  Regione
sul seguito della procedura di sospensione degli aiuti, al fine anche
di consentire alla Regione l'adozione delle eventuali  determinazioni
concernenti la sospensione o la revoca del riconoscimento. 
27. Le condizioni di equilibrio. 
    Fermi  restando  i  limiti   stabiliti   nella   regolamentazione
comunitaria, si applicano  le  condizioni  definite  nella  Strategia
nazionale. 
    Le condizioni di equilibrio non si applicano all'AFN. 
 
                               PARTE C 
 
 
             Spese nei programmi operativi delle OP AOP 
 
28. Spese ammissibili. 
    Tutte le tipologie di spesa  sono  potenzialmente  ammissibili  a
contributo, tranne quelle  espressamente  indicate  come  "Spese  non
sovvenzionabili" nell'allegato II del regolamento  delegato,  nonche'
quelle altrimenti escluse dalla Strategia nazionale, dai  regolamenti
comunitari e dalla normativa nazionale e regionale. 
    Ciascuna  OP,  nell'ambito  della  propria   discrezionalita'   e
specificita', e in coerenza con le  politiche  regionali,  ha  quindi
facolta' di individuare gli interventi che maggiormente consentono di
realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione  comunitaria
e dalla Strategia Nazionale. 
    Le indicazioni strategiche  per  gli  interventi  sono  contenute
nella Strategia Nazionale. 
    Tra le spese ammissibili si indicano: 
      a) spese per investimenti materiali: 
    strutture   e   impianti    di    lavorazione,    trasformazione,
condizionamento e commercializzazione e investimenti agro-aziendali; 
    impianti   delle   specie   ortofrutticole    aventi    carattere
pluriennale; 
    macchinari ed attrezzature; 
    b) spese per investimenti immateriali; 
    c) spese generali di produzione (alle  condizioni  e  nei  limiti
dell'allegato III al regolamento delegato); 
    d) spese di personale (alle condizioni e nei limiti dell'allegato
III al regolamento delegato); 
    e) spese per servizi; 
    f) spese generali. 
    Relativamente agli investimenti materiali e immateriali  l'OP  (o
la AOP o la filiale controllata per  almeno  il  90%)  deve  assumere
l'obbligo di non alienabilita' o cambio destinazione per almeno: 
    10 anni in caso di immobili e di impianti fissi (per gli impianti
di colture poliennali il termine puo' essere ridotto in funzione  del
ciclo biologico della specie); 
    5 anni in caso di macchinari e attrezzature mobili; 
    3 anni per le strumentazioni hardware e software. 
    L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni. 
    Per gli  investimenti  effettuati  presso  i  soci,  deve  essere
predisposta  una  specifica  convenzione  per   la   loro   gestione,
contenente le seguenti condizioni minime: 
      assunzione dei medesimi impegni di inalienabilita' e cambio  di
destinazione come sopra definiti; 
      impegno a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento  (o  il
suo valore residuo), in caso di: 
    recesso, ad eccezione che il socio che  recede  non  transiti  in
altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP; 
    scioglimento della societa'  (per  i  produttori  organizzati  in
forma societaria); 
    alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto
subentri nella qualita' di socio della OP; 
      modalita'   di   eventuale   utilizzazione   associata    degli
investimenti,  compatibilmente  con  la   loro   potenzialita',   per
soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP. 
    Gli investimenti possono essere sostituiti prima del  periodo  di
ammortamento fiscale. In tal caso si applica il paragrafo 6,  lettera
b) dell'art. 31 del regolamento  delegato  e  il  valore  residuo  e'
detratto dal costo della sostituzione. 
    I contratti di locazione finanziaria (leasing) devono  comportare
una  clausola  di  riacquisto  e  l'importo   massimo   della   spesa
ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene  concesso
in locazione finanziaria. L'importo  e'  al  netto  delle  spese  non
ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di  rifinanziamento
degli interessi, spese generali, oneri assicurativi,  ecc.)  connesse
al  contratto  e  deve  essere  utilizzato  interamente  a  vantaggio
dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti  i  canoni
pagati nel periodo contrattuale. 
    Non sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute in  forza
di contratti di sub-locazione immobiliare e/o  finanziaria  ancorche'
autorizzati  dal  concedente  proprietario,  di  sub-fornitura  o  di
sub-committenza. Non sono altresi' ammissibili le spese di  noleggio,
di locazione di  strutture  e/o  di  attrezzature  i  cui  concedenti
risultano essere componenti degli organi sociali  dell'organizzazione
o societa' a quest'ultimi riconducibili. 
    Gli interventi  che  prevedono,  direttamente  o  indirettamente,
l'utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili  a
condizione  che  l'origine  di  detto  materiale  sia  conforme  alla
normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  che  ne  regola  la
produzione e il  commercio,  pertanto  in  sede  di  rendicontazione,
dovra' essere prodotta  la  certificazione  rilasciata  dal  vivaista
autorizzato, che garantisce la conformita' e la rintracciabilita' del
materiale. 
    Analogamente al noleggio, il sostegno economico per  i  costi  di
locazione di strutture e/o attrezzature in  alternativa  all'acquisto
e' ammissibile a condizione che  il  beneficiario  fornisca,  tramite
perizia asseverata di un tecnico qualificato iscritto  ad  un  ordine
professionale, la dimostrazione  della  convenienza  economica  della
scelta. Le Regioni possono stabilire un importo  sotto  il  quale  la
dimostrazione della convenienza economica  puo'  essere  fornita  con
procedura diversa, definita dalla Regione medesima. 
    Per talune tipologie di spese ammissibili vengono definiti  nella
circolare ministeriale  ulteriori  specificazioni  tecniche,  nonche'
definiti i valori massimi di spesa  ammissibili  o  i  costi  unitari
standard per la realizzazione degli stessi nei programmi operativi. 
    Le Regioni hanno la facolta', per evidenti e giustificati  motivi
e  nel  rispetto  dei  regolamenti  comunitari  e   della   Strategia
Nazionale, di integrare le tipologie di interventi,  (con  esclusione
di quelli  contenuti  nella  Disciplina  ambientale)  utilizzando  la
medesima metodologia adottata in Circolare. Le Regioni e le  Province
autonome trasmettono al Ministero, le determinazioni assunte. 
    Di seguito si riportano alcuni  elementi  di  dettaglio  inerenti
talune spese specifiche ed il personale. 
29.  Spese  specifiche  per  il  miglioramento  della  qualita'   dei
prodotti. 
    Le spese generali di produzione sono escluse  dal  finanziamento,
ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed elencate al punto
1 dell'allegato III al regolamento delegato, tra le  quali  rientrano
le spese specifiche per il miglioramento della qualita' dei prodotti. 
    Sono finanziabili solo i costi aggiuntivi  sostenuti  rispetto  a
quelli tradizionali (ordinari), al  netto  di  eventuali  risparmi  e
guadagni conseguiti. 
    Come spese specifiche per il  miglioramento  della  qualita'  dei
prodotti sono stati individuate le seguenti azioni: 
    Spese specifiche  per  miglioramento  della  qualita'  per  mezzo
dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree; 
    Spese specifiche  per  miglioramento  della  qualita'  per  mezzo
dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive; 
    Spese specifiche  per  miglioramento  della  qualita'  per  mezzo
dell'innovazione nella tecniche di trattamento dei prodotti. 
    Il dettaglio degli  interventi  sono  riportati  nella  specifica
circolare ministeriale. 
30. Personale. 
    Le OP devono  disporre  di  personale  qualificato  in  grado  di
garantire  la  corretta  realizzazione   del   programma,   tra   cui
l'assistenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attivita': 
    a) miglioramento o  mantenimento  di  un  elevato  livello  della
qualita' dei prodotti; 
    b) miglioramento o  mantenimento  di  un  elevato  livello  della
protezione dell'ambiente; 
    c) miglioramento delle condizioni di commercializzazione. 
    Il  personale  puo'  essere  sia  interno  che  esterno   ed   e'
adeguatamente qualificato per gestire le produzioni, durante tutte le
fasi  di  coltivazione  e  di  lavorazione,  e  permettere  la   loro
collocazione nel circuito commerciale. 
    Qualora il programma preveda il ricorso a  personale  dipendente,
con esclusione dei componenti di organi sociali, della OP, della AOP,
della filiale come definita dall'art. 22, paragrafo 8 del regolamento
delegato o di una  cooperativa  direttamente  aderente  all'OP,  tale
personale deve essere incaricato dal relativo  rappresentante  legale
mediante specifica lettera, nella  quale  sono  indicati  gli  ambiti
professionali richiesti, gli  obiettivi  del  lavoro  e  i  risultati
attesi. A tal  fine  l'OP,  la  AOP,  la  filale  o  la  cooperativa,
predispone un idoneo sistema di registrazione  del  tempo  di  lavoro
prestato. 
    Le spese sostenute sono ammissibili al finanziamento  comunitario
e cumulabili anche in capo allo  stessa  figura  professionale  entro
l'importo massimo di euro 43.000,00 e 52.000,00  rispettivamente  per
il personale che svolge le attivita' di cui alle lettere a)  e  b)  e
del personale che svolge le attivita'  di  cui  alla  lettera  c).  I
predetti importi massimi  sono  onnicomprensivi  di  tutte  le  spese
connesse   all'esercizio   dell'attivita'   di   assistenza   tecnica
(retribuzioni, oneri connessi, straordinari,  rimborsi  di  missioni,
percorrenze, vitto e alloggio, ecc...). 
    Dette spese devono essere documentate da: 
    buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri
a carico del dipendente e del datore di lavoro, in caso di ricorso  a
personale dipendente; 
    fatture negli altri casi. 
Attivita' di assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato
livello di qualita' dei prodotti 
    Sono ammissibili a contributo i costi  sostenuti  per  le  figure
professionali addette al miglioramento qualitativo delle produzioni e
al controllo delle procedure di conferimento, selezione, lavorazione,
logistica nell'ambito dei centri di lavorazione. 
    La tipologia di addetti ed i parametri per la determinazione  del
numero di addetti sono definiti nella circolare. 
    Le figure professionali addette all'assistenza tecnica  in  campo
per migliorare  o  mantenere  un  elevato  livello  di  qualita'  dei
prodotti,  devono  possedere  il  certificato  di  abilitazione  alla
consulenza di cui al paragrafo  A.1.3  del  decreto  ministeriale  22
gennaio 2014. 
Assistenza    tecnica    per    migliorare    le    condizioni     di
commercializzazione 
    Sono  ammissibili  a  contributo  i   costi   sostenuti   per   i
responsabili specialisti per il marketing che supportano  l'attivita'
commerciale dell'OP definita in un  apposito  progetto  di  marketing
anche  attraverso  l'introduzione   di   innovazioni   di   prodotto,
innovazioni di immagine, ed approfondita  conoscenza  dei  mercati  o
canali  di  destinazione  del  prodotto.  Le  relative   spese   sono
ammissibili a condizione che siano dipendenti diretti dell'OP,  della
AOP o di una filiale controllata almeno al 90%, e in possesso  di  un
elevato livello di professionalita' necessaria a: 
    analizzare,  diagnosticare  e  proporre   tutte   le   iniziative
necessarie alla valorizzazione della  produzione  inviata  sul  punto
vendita; 
    realizzare i contatti con i responsabili dei  punti  vendita  per
gestire  una  politica  di  orientamento   del   prodotto   verso   i
consumatori; 
    sviluppare e migliorare i contatti con i clienti; 
    attivare tutti gli interventi necessari a  favorire  lo  sviluppo
dei prodotti di qualita'. 
    Il loro numero dovra' essere determinato sulla base del  progetto
di  marketing  che  costituisce  parte   integrante   del   programma
operativo. 
Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato  livello  di
protezione dell'ambiente 
    Le figure professionali impiegate devono possedere il certificato
di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.3 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2014, recante l'adozione del  Piano  d'Azione
Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 
    Per la determinazione delle spese  di  assistenza  tecnica  viene
stabilita una spesa  massima  ammissibile  per  «ettaro  equivalente»
sulla base del rispetto di un disciplinare o del tempo  prestato  per
la realizzazione di uno  specifico  impegno  ambientale,  determinato
secondo la procedura contenuta nella circolare ministeriale. 
31. Spese generali. 
    Per i programmi operativi presentati da  OP,  le  spese  generali
possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di
esercizio  e  per  un  importo  non  superiore  a  €  180.000,00  per
annualita'. 
    Per i programmi operativi presentati dalle AOP, le spese generali
sono calcolate  come  la  somma  delle  spese  generali  di  ciascuna
organizzazione di produttori aderente e per un importo massimo  di  €
1.250.000,00. 
    Le spese generali sono calcolate in modo  tale  da  garantire  il
rispetto dei tetti di spesa ove previsti. 
32. Criteri di  coerenza  e  complementarieta'  tra  OCM  e  Sviluppo
Rurale. 
    Per i criteri di coerenza e complementarieta' tra medesime  spese
potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'OCM e  del  regime  sullo
Sviluppo Rurale Piani di Sviluppo Regionali, vigenti al momento della
presentazione  dei  programmi  operativi)  si  fa  riferimento   alle
disposizioni contenute nella Strategia Nazionale. 
    Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza
si  terra'  conto  dell'ubicazione  dell'azienda  dove   e'   situato
l'investimento. 
    Per  le  azioni  ambientali   e   gli   investimenti   effettuati
direttamente dai soci, l'OP comunica  alla  Regione  e  all'Organismo
pagatore  competente  e  a  quella  dove  e'  realizzata  l'azione  o
l'investimento il nominativo del socio,  il  CUAA  (codice  unico  di
identificazione azienda agricola) e le fatture  relative  oggetto  di
rimborso a carico del fondo di esercizio. 
 
                               PARTE D 
 
 
            Misure di prevenzione e gestione delle crisi 
                  previste nei programmi operativi 
 
33. Ritiri dal mercato. 
    L'ammontare massimo del supporto  per  i  prodotti  ritirati  dal
mercato e' definito con apposita circolare  ministeriale,  secondo  i
criteri contenuti nell'art. 45, paragrafo 1 del regolamento delegato. 
    Al fine di dare pratica attuazione a  quanto  previsto  dall'art.
46, paragrafo 2, comma 5, del  regolamento  delegato,  l'AGEA,  anche
tramite l'attivazione di uno specifico portale informatico, adotta le
procedure per facilitare  i  contatti  e  la  collaborazione  tra  le
ortofrutticoli organizzazioni di produttori ortofrutticoli e gli Enti
caritativi accreditati dagli Organismi pagatori. A  tal  fine  potra'
avvalersi di strumenti  informativi  gia'  in  essere,  eventualmente
integrati e/o potenziati, per un uso a livello nazionale. 
    Ai fini dell'accreditamento e' necessario che gli Enti caritativi
abbiano acquisito il  riconoscimento  dall'Ufficio  territoriale  del
Governo e/o risultino iscritti presso i registri delle organizzazioni
di volontariato tenute dalle Regioni. 
    AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli  Enti
caritativi accreditati dagli Organismi pagatori ad essere destinatari
del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita. 
    Gli   Organismi    pagatori    ai    fini    della    concessione
dell'accreditamento, tengono conto della compatibilita'  dello  scopo
no profit dell'Ente caritativo con quello proprio della distribuzione
gratuita agli  indigenti,  dell'adeguatezza  delle  strutture,  anche
organizzative, dell'Ente ai  fini  della  valutazione  della  propria
capacita' distributiva giornaliera. 
    I prodotti ritirati dal mercato  per  la  distribuzione  gratuita
sono  destinati  unicamente  alle  persone  indigenti  come  definite
all'art. 2 del regolamento (UE) n. 223/2014. 
    Con riferimento al paragrafo  2  dell'art.  46,  del  regolamento
delegato, ove l'Ente caritativo che ha ricevuto il  prodotto  intenda
distribuirlo sotto forma di prodotto trasformato  puo'  ricorrere  al
pagamento in natura per coprire le spese  di  trasformazione,  ovvero
chiedere l'intervento dello Stato per  il  pagamento  delle  medesime
spese. 
    Con riferimento all'art. 80, par. 3, del regolamento, la cessione
di prodotti da  parte  dell'OP  all'industria  di  trasformazione  e'
possibile solo a condizione che  cio'  non  comporti  distorsioni  di
concorrenza per le industrie interessate all'interno della  Comunita'
europea per i prodotti importati e che sia impedita  la  possibilita'
che i prodotti ritirati siano  reimmessi  sul  mercato.  Le  predette
operazioni, pertanto, devono essere preventivamente autorizzate dalle
Regioni. 
    Qualora la trasformazione del prodotto  ritirato  consiste  nella
sua distillazione, l'alcool  ottenuto  e'  usato  esclusivamente  per
scopi industriali o energetici. 
    33.1 Approvazione  e  rendicontazione  della  misura  dei  ritiri
nell'ambito dei programmi operativi 
    Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei  programmi
operativi, le Regioni verificano per i  prodotti  interessati  che  i
ritiri: 
    a) non costituiscano uno sbocco alternativo al mercato; 
    b)  non  perturbino  la  gestione  del   mercato   dei   prodotti
ortofrutticoli destinati alla trasformazione; 
    c) non provochino un impatto negativo sull'ambiente o conseguenze
fitosanitarie negative. 
    Per   poter   ricevere   l'aiuto   comunitario,   in   fase    di
rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti
dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri  stabiliti  da  AGEA,
concernenti almeno: 
    1. i quantitativi commercializzati necessari  alla  verifica  dei
limiti stabiliti all'art. 45, paragrafo 2 del regolamento delegato; 
    2. i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato; 
    3. la destinazione finale di ciascun prodotto,  attestata  da  un
certificato di  presa  in  consegna  (o  documento  equivalente)  dei
prodotti ritirati per la distribuzione  gratuita,  la  distillazione,
l'alimentazione animale; 
    4. il riepilogo delle operazioni di ritiro; 
    5. la dimostrazione che i prodotti ritirati  sono  esclusivamente
di provenienza dei soci produttori. 
    L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non
messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto  dei  limiti
previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto
e' riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti. 
34. Promozione e comunicazione. 
    In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati
a: 
    a) prevenire eventuali crisi di mercato con campagne promozionali
dedicate e continuative; 
    b)  gestire  le  eventuali  crisi   di   mercato   con   campagne
promozionali specifiche e circoscritte. 
    Gli  interventi  di  promozione  e   comunicazione   da   attuare
all'interno delle misure  di  prevenzione  e  gestione  delle  crisi,
devono  essere  aggiuntivi  ad   altre   azioni   di   promozione   e
comunicazione in corso d'opera nell'ambito  del  programma  operativo
dell'OP interessata, non connesse alla prevenzione e  gestione  delle
crisi. 
    Sono da escludersi dal  finanziamento  tutti  gli  interventi  di
promozione che contengano forme di sconto quantita' e prezzo. 
35. Investimenti relativi alla gestione dei volumi. 
    Nei casi in cui  le  strutture  per  la  gestione  dei  volumi  a
disposizione delle OP  o  programmate  nel  programma  operativo  non
risultino  sufficienti  a  far  fronte  a  situazioni  di  crisi,  le
organizzazioni di  produttori  possono  prevedere  nell'ambito  delle
misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, la locazione di: 
    celle per la frigoconservazione; 
    strutture per lo stoccaggio dei prodotti. 
    L'OP  deve  fornire  gli  elementi  tesi   a   giustificare   che
l'investimento proposto e' necessario per prevenire efficacemente  le
crisi o per far fronte alle crisi in atto. 
    Non e' consentito, nell'ambito delle modifiche  in  corso  d'anno
spostare tale tipologia di investimenti  dalla  parte  ordinaria  del
programma operativo alla parte concernente le misure di crisi. 
36. Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria. 
    Qualora disposizioni dei servizi fitosanitari regionali  facciano
obbligo di estirpare i  frutteti,  le  organizzazioni  di  produttori
possono inserire le spese di reimpianto nell'ambito delle misure  per
la prevenzione e la  gestione  delle  crisi,  fino  alla  concorrenza
massima del 20% della spesa totale  dell'annualita'  considerata  del
programma operativo. 
    A tal fine, la misura e' applicabile solo nelle  aree  delimitate
dal provvedimento di estirpazione obbligatoria e  potra'  interessare
esclusivamente  le  specie  arboree  di  cui  all'allegato  I   della
direttiva 2008/90/CE, eccetto l'olivo, alle quali si aggiungono: 
    Actinidia deliciosa; 
    Actinidia sinesinsis; 
    Diospyrus kaki. 
    Le Regioni hanno facolta' di limitare l'intervento di  reimpianto
a specifiche specie e/o varieta'. 
37. Assicurazione del raccolto. 
    I contratti di assicurazione ammessi a contributo  riguardano  le
polizze volte a coprire le perdite commerciali  delle  organizzazioni
di produttori. 
    Per  polizze  volte  a  coprire  le  perdite  commerciali   delle
organizzazioni di produttori, si intendono i  contratti  assicurativi
stipulati dalle OP, finalizzate alla parziale copertura delle perdite
commerciali  che  le  OP  subiscono  come  conseguenza  di  calamita'
naturali,   avversita'   atmosferiche   fitopatie   o    infestazioni
parassitarie che hanno colpito le produzioni dei soci  per  le  quali
l'OP e' riconosciuta.. 
    Le  polizze  stipulate  nell'ambito  dei   programmi   operativi,
dovranno tener conto  della  normativa  comunitaria  e  nazionale  in
materia di assicurazioni e non possono essere integrative di  polizze
stipulate su altre linee di finanziamento. 
 
                               PARTE E 
 
 
                       Mercati rappresentativi 
 
    Mercati  rappresentativi   nella   zona   di   produzione   degli
ortofrutticoli elencati nell'allegato VI al regolamento delegato. 
    Il mercoledi' di ogni settimana, Agea provvede  ad  inviare  alla
Commissione europea il prezzo medio ponderato dei prodotti,  rilevato
da Ismea, conformemente all'art.  55,  paragrafo  1  del  regolamento
delegato  e  all'allegato  VI  al  medesimo  regolamento.  I  mercati
rappresentativi sono individuati con circolare ministeriale. 
    Mercati   rappresentativi   per   la   rilevazione   dei   prezzi
all'importazione 
    Per ciascuno dei prodotti e dei  periodi  indicati  nell'allegato
VII, parte A del regolamento delegato, Agea provvede ad inviare  alla
Commissione europea, entro le ore 12,00 (ora di Bruxelles) del giorno
feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine, i
prezzi rappresentativi medi e  i  quantitativi  totali  dei  prodotti
importati  dai   paesi   terzi   e   commercializzati   sui   mercati
d'importazione individuati nella circolare ministeriale. 
 
                               PARTE F 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico