Art. 2 
 
 
                Modalita' di trasmissione telematica 
 
  1. Le modalita'  tecniche  per  la  trasmissione  telematica  delle
comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto  sono  stabilite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentita
l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 gennaio 2018 
 
                                                  Il Ministro: Padoan