Art. 2 Enti formatori 1. I corsi di formazione in materia di acustica ambientale di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002, sono tenuti dagli organismi di certificazione di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo. 2. Gli enti formatori definiti al comma 1 sono autorizzati al rilascio dei crediti formativi di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002.