Art. 2 
 
 
                           Enti formatori 
 
  1. I corsi di formazione in materia di acustica ambientale  di  cui
all'allegato  IX,  parte  A,  punto  4,  lettera  b),   del   decreto
legislativo   n.   262/2002,   sono   tenuti   dagli   organismi   di
certificazione di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo. 
  2. Gli enti formatori definiti  al  comma  1  sono  autorizzati  al
rilascio dei crediti formativi di cui all'allegato IX, parte A, punto
4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002.