Art. 3 
 
 
                          Durata dei corsi 
 
  1. I corsi di formazione di cui al presente  decreto  devono  avere
una durata minima di 24 ore, delle quali  almeno  8  dovranno  essere
riservate ad esercitazioni pratiche. 
  2. La frequenza ai corsi e' obbligatoria  per  la  totalita'  della
durata prevista al comma 1.