Art. 4 Caratteristiche dei corsi e crediti formativi 1. I corsi di formazione devono essere tenuti da ispettori gia' qualificati dagli organismi di certificazione per operare nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 262/2002. 2. L'allegato I del presente decreto stabilisce le caratteristiche minime dei corsi, la relativa strutturazione in moduli e gli argomenti da trattare nell'ambito dei medesimi. 3. A ciascun modulo di cui si compone il corso corrisponde l'attribuzione di un credito formativo. 4. I programmi dei corsi devono consentire l'attribuzione di almeno 3 crediti formativi secondo quanto disposto nell'allegato I. 5. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalita' e-learning. Sono invece considerati validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come modalita' di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (e-learning) con attivita' di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.