Art. 4 
 
 
            Caratteristiche dei corsi e crediti formativi 
 
  1. I corsi di formazione devono essere  tenuti  da  ispettori  gia'
qualificati dagli organismi di certificazione per operare nell'ambito
di applicazione del decreto legislativo n. 262/2002. 
  2. L'allegato I del presente decreto stabilisce le  caratteristiche
minime  dei  corsi,  la  relativa  strutturazione  in  moduli  e  gli
argomenti da trattare nell'ambito dei medesimi. 
  3. A  ciascun  modulo  di  cui  si  compone  il  corso  corrisponde
l'attribuzione di un credito formativo. 
  4. I programmi dei corsi devono consentire l'attribuzione di almeno
3 crediti formativi secondo quanto disposto nell'allegato I. 
  5. Non sono validi ai fini del presente  decreto  corsi  effettuati
esclusivamente  in  modalita'  e-learning.  Sono  invece  considerati
validi  corsi  effettuati  in  blended-learning,  da  intendere  come
modalita' di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di
formazione a distanza (e-learning) con  attivita'  di  formazione  in
aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50%
dell'intera durata del corso.