Art. 5 
 
 
                            Prova finale 
 
  1.  Una  volta  completato  il  corso,  i  crediti  formativi  sono
attribuiti dagli enti formatori di cui all'art. 2 solo a seguito  del
superamento di una prova finale di verifica  dell'apprendimento,  con
il rilascio di apposita documentazione  riportante  i  contenuti  del
corso e gli esiti della stessa prova finale di verifica. 
  2. La prova finale di verifica di cui al comma 1 e'  costituita  da
almeno 30 quiz a risposta multipla, 10 per  ognuno  dei  moduli,  ivi
compresi quelli previsti dallo schema riportato in allegato I,  e  si
intende superata con  almeno  il  70%  delle  risposte  corrette  per
ciascun modulo. 
  3. Per lo svolgimento della prova finale di  verifica  deve  essere
costituita una commissione  esaminatrice  composta  dai  docenti  del
corso e da un membro esterno designato dal  Ministero  dell'ambiente,
con funzione di presidente di commissione. I costi per lo svolgimento
di tale funzione sono a carico dell'organismo di  certificazione  che
ha erogato il corso. 
  4. Gli organismi  di  certificazione,  in  quanto  enti  formatori,
devono conservare la  documentazione  relativa  ai  corsi  effettuati
anche  al  fine  di  consentire  eventuali  accertamenti   da   parte
dell'Organismo   nazionale   di   accreditamento   nella   fase    di
rilascio/mantenimento/rinnovo dell'accreditamento. 
    Roma, 25 gennaio 2018 
 
                                                Il direttore generale 
                                                    per i rifiuti     
                                                   e l'inquinamento   
                                                        Grillo        
 
     Il direttore generale 
per il mercato, la concorrenza, 
 il consumatore, la vigilanza 
    e la normativa tecnica 
          Fiorentino