Art. 5 
 
 
                  Raccolta e trasporto occasionali 
 
  1. Le  associazioni  di  volontariato  e  gli  enti  religiosi  che
intendono svolgere attivita' di raccolta e trasporto  occasionale  di
rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di
provenienza urbana operano d'intesa  con  i  comuni  territorialmente
competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,
il quale individua apposite modalita' che  consentano  la  temporanea
iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformita' alle norme  che
disciplinano l'autotrasporto di cose. 
  2. Per raccolta e  trasporto  occasionale  si  intende  l'attivita'
svolta per non piu' di quattro giornate annue, anche non consecutive,
e che non superi le cento tonnellate annue complessive. 
    Roma, 1° febbraio 2018 
 
                                        Il direttore generale: Grillo