IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice  civile  come  modificato
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto  2002,  n.  220  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della Societa' cooperativa  «Alba»  con  sede  in  Trentola
Duecenta (CE) conclusa in data 23 giugno  2017  con  la  proposta  di
gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Considerato  che  dalle  risultanze  ispettive  e  emerso  che   la
cooperativa era stata diffidata a sanare entro il termine  di  trenta
giorni alcune irregolarita' riscontrate in sede di rilevazione e  che
in sede di accertamento, la stessa non aveva  ottemperato  a  nessuna
delle prescrizioni contenute nella diffida; 
  Considerato quindi, che permangono le seguenti  irregolarita':  non
risultano aggiornati i  libri  sociali,  libro  soci  e  libro  delle
deliberazioni dell'organo amministrativo; non  sono  stati  posti  in
visione il libro Unilav e le relative buste  paga  dei  soci  per  il
periodo in  cui  risultavano  occupati;  non  risulta  effettuato  il
versamento  ai  fondi  mutualistici  del  3%  sull'utile  d'esercizio
riferito all'anno 2015 ai sensi dell'art.  11  legge  n.  59/92;  non
risulta effettuato il versamento del contributo di revisione  per  il
biennio 2013/2014 e 2015/2016. comprensivo di sanzioni ed  interessi;
non era stata adottata alcuna delibera in merito alla gratuita' o  al
compenso previsto per l'amministratore; l'ente non si e dotato di  un
indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi  della  normativa
vigente; 
  Preso atto che dalla consultazione del registro delle imprese si e'
riscontrato anche l'omesso deposito del bilancio d'esercizio 2016; 
  Considerato che la cooperativa risulta amministrata  da  un  organo
monocratico, in contrasto con le previsioni  dell'art  1,  comma  936
della legge 205 del 27 dicembre 2017 che prevede che le,  cooperative
siano amministrate da un organo collegiale  composto  da  almeno  tre
membri, con durata massima triennale; 
  Vista la nota  n.  502716,  trasmessa  in  data  13  dicembre  2017
raccomandata a/r, in assenza di casella di posta certificata, con  la
quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile; 
  Preso atto che tale comunicazione e' stata restituita  al  mittente
con la dicitura destinatario  trasferito,  che  si  e  provveduto  ad
inviare la citata comunicazione  di  avvio  anche  all'indirizzo  del
domicilio del legale rappresentante e che anche tale comunicazione di
avvio e risultata senza esito; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di  vigilanza  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerato che non si provvede alla preliminare  acquisizione  del
parere del Comitato centrale per le cooperative di' cui  all'art.  4,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,
n. 78 a tutt'oggi  non  ricostituito  ne'  operativo  atteso  che  le
ragioni che rendono urgente il subentro del  commissario  governativo
nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i  tempi  del
rinnovo del Comitato medesimo; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Elio Provenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della societa' cooperativa «Alba - con  sede
in Trentola Duecenta (CE), codice fiscale n. 03706190612,  costituita
in data 2 maggio 2011, e' revocato.