IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», ed in particolare l'art. 103 ove si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del registro pubblico generale delle opere protette ai sensi della medesima legge; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», e in particolare, l'art. 32 che istituisce, presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, con conseguente soppressione del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al comma 2, dell'art. 103, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; Visto l'art. 32, comma 7, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalita' di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalita' e i limiti della pubblicazione delle informazioni, previste dal comma 6 del medesimo art. 32, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici; Su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative per il funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche, di seguito «Registro», istituito dall'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220. 2. Il presente decreto definisce, in particolare, le caratteristiche del Registro, le modalita' di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalita' e i limiti della pubblicazione delle informazioni previste dall'art. 32, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, del 2016, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.