Art. 2 Definizioni 1. Le definizioni applicate nel presente provvedimento, sono previste nella legge 14 novembre 2016, n. 220 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti attuativi della medesima legge. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: 1. «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 2. «DG Cinema»: la Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 3. «Registro»: il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive istituito dall'art. 32, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220; 4. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico purche' opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in: 1. «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera e' destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 14 novembre 2016, n. 220; 2. «opera televisiva», se l'opera e' destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera r), della legge 14 novembre 2016, n. 220; 3. «opera web», se l'opera e' destinata prioritariamente alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi; 4. «opera audiovisiva italiana»: l'opera come distinta al precedente punto 2 del presente articolo, alla quale sia stata riconosciuta la nazionalita' italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220.