Art. 5 Iscrizione delle opere nel Registro 1. Il produttore o gli autori o i titolari dei diritti delle opere cinematografiche e audiovisive italiane o distribuite in Italia richiedono l'iscrizione delle medesime opere nel Registro, presentando apposita domanda alla DG Cinema, entro trenta giorni dalla data della prima uscita in sala o della prima trasmissione televisiva. 2. La domanda per l'iscrizione al Registro va presentata per via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla DG Cinema ed allegando l'attestazione di pagamento della relativa tariffa, che costituisce condizione per l'iscrizione. 3. La DG Cinema provvede alla definizione delle domande in ordine cronologico di arrivo, secondo il rispettivo numero di richiesta e comunica al soggetto istante, all'esito dell'istruttoria, l'avvenuta iscrizione dell'opera o i motivi ostativi alla sua iscrizione. 4. Il Registro contiene, per ciascuna opera cinematografica e audiovisiva, i dati previsti nell'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 5. Nel Registro sono altresi' trascritti gli atti aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero delle opere, secondo le modalita' di cui al successivo art. 6.