Art. 7 Modalita' e limiti della pubblicazione 1. Il Registro realizza una forma di pubblicita' dichiarativa, sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 14 novembre 2016, n. 220, dell'esistenza dell'opera cinematografica e audiovisiva, della sua attribuzione agli autori e produttori, della sua pubblicazione, nonche' forma di pubblicita' notizia in merito all'assegnazione dei contributi previsti dalla vigente normativa e in merito all'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti d'antenna alla reti di servizio pubblico audiovisivo. 2. Il Registro tenuto dalla DG Cinema, nonche' gli atti e i documenti allegati sono pubblici.