Art. 3 
 
 
                         Primo destinatario 
 
  Per «primo destinatario», cosi' come definito all'art. 2, lett.  d)
del reg. (CE) n. 889/2008, deve  intendersi  ogni  persona  fisica  o
giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o  «Preparatori»  di
cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049. 
  I prodotti biologici importati, dopo la loro immissione  in  libera
pratica,  possono  essere  consegnati,  in  vista   di   un'ulteriore
preparazione e/o della loro commercializzazione, esclusivamente a  un
primo destinatario.