Art. 2 1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste» e non incluse nel nuovo perimetro, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia subentra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella titolarita' dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Si precisa che le risorse pubbliche statali eventualmente stanziate per il sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito. Per le aree escluse dal perimetro con il presente decreto dette risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per interventi gia' approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il presente decreto, con l'allegata cartografia, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2018 Il Ministro: Galletti