Art. 2 
 
  1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro  del  sito  di
bonifica di interesse nazionale di «Trieste» e non incluse nel  nuovo
perimetro, la Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  subentra  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
nella titolarita' dei relativi procedimenti ai  sensi  dell'art.  242
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Si  precisa  che  le  risorse  pubbliche  statali  eventualmente
stanziate per il sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste»
potranno essere utilizzate solo per interventi su aree  comprese  nel
perimetro del medesimo sito. Per le aree escluse dal perimetro con il
presente   decreto   dette   risorse   potranno   essere   utilizzate
esclusivamente  per   interventi   gia'   approvati   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  Il presente decreto, con l'allegata cartografia,  sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 febbraio 2018 
 
                                                Il Ministro: Galletti