Art. 105. (Informazioni sulle operazioni eseguite) 1. I gestori adempiono agli obblighi di informativa sull'esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso nei confronti di un investitore previsti dall'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui le societa' di gestione e la SICAV ricevano la conferma dell'esecuzione da un terzo, essa deve essere fornita all'investitore al piu' tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo. 2. I gestori applicano l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 231/2013. In caso di gestione di OICVM, la conferma di esecuzione dell'ordine contiene, altresi', le ulteriori informazioni seguenti: a) la data e l'orario di ricezione dei mezzi di pagamento; b) la natura dell'ordine (sottoscrizione, rimborso); c) il numero delle quote o azioni dell'OICR attribuite; d) il valore unitario al quale le quote o le azioni sono state sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce; e) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l'investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci; f) le responsabilita' dell'investitore in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna, nonche' i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilita' e dettagli non siano stati notificati in precedenza all'investitore. 3. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto di un investitore, limitatamente alla gestione di OICVM, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 231/2013, possono fornire all'investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 2.