Art. 109. (Commercializzazione di OICR di terzi) 1. Le societa' di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi osservano i principi e le regole generali del Testo Unico in tema di distribuzione di strumenti finanziari. 2. Alle societa' di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 35, 36, 37, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 52, 53, 60, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82 e 94. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.