Art. 11. (Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria) 1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9 e 10 sono sospesi: a) nell'ipotesi in cui la societa' istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive, quando risulti necessario controllarne la veridicita', fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente; b) nelle ipotesi di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista; c) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi; d) nei procedimenti di estensione delle autorizzazioni, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell'istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Consob da' comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il procedimento si estingue ove la societa' istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob. 4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, i termini previsti per il compimento dell'istruttoria sono interrotti dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma 2.