Art. 110. (Ambito di applicazione) 1. I gestori applicano, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonche' dei servizi e delle attivita' di investimento, gli articoli 88 e 90, nonche' le disposizioni del presente Libro. 2. I gestori che svolgono attivita' di ricerca in materia di investimenti applicano altresi' gli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) 2017/565. 3. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento i gestori applicano la Parte III e la Parte IV del Libro IV. 4. Le disposizioni della Parte IV del Libro IV e del Titolo II della Parte II del presente Libro si applicano: a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR di terzi da parte delle SGR; b) all'offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti. 5. Ai GEFIA UE che svolgono l'attivita' di gestione collettiva del risparmio mediante stabilimento di succursali in Italia si applicano gli articoli 115, 116, 117 e 118.