Art. 123. (Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso) 1. La registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso e' disciplinata dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni: a) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso; b) il nome o altro elemento di identificazione del cliente, con evidenza dei soggetti alle dipendenze del gestore o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo; c) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, gli elementi identificativi del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, del gestore che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede del collocatore che ha raccolto l'ordine; d) la data in cui e' stato impartito l'ordine di sottoscrizione o rimborso e, nel caso di commercializzazione diretta, l'ora di acquisizione dell'ordine; e) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte del gestore; f) la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all'OICVM, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all'OICVM, classe o comparto, etc.); g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o rimborso, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e il mezzo di pagamento utilizzato; h) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidita' e' accreditata nei conti dell'OICVM (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti).