Art. 128. (Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui) 1. Nell'offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui, gli intermediari interessati si organizzano in modo da assicurare il rispetto delle regole di condotta applicabili al servizio commercializzato. 2. Nell'offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui, l'intermediario e' responsabile della completezza e dell'accuratezza delle informazioni trasmesse al soggetto che presta il servizio. L'intermediario che presta il servizio e' responsabile della prestazione dello stesso sulla base delle informazioni trasmesse.