Art. 130. (Disciplina applicabile ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche) 1. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, nonche' le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del Libro III e gli articoli 124 e 126. 2. Gli intermediari di cui all'articolo 87 che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche rispettano le disposizioni del Libro IV. 3. Il presente articolo si applica anche alle banche non autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento che offrono o raccomandano prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari.