Art. 132. (Soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa) 1. Nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, nonche' le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del Libro III e al Libro IV e gli articoli 124 e 126. 2. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa, fermo restando quanto previsto al precedente comma, forniscono altresi' al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti informazioni: a) la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti; b) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in cui sono iscritti e l'indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati; c) le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa o all'impresa di assicurazione, ovvero ricorsi a organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; d) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione; e) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione; f) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto: 1) se forniscono consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa sono tenuti a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente; 2) e, in virtu' di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o piu' imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese; 3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o piu' imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull'obbligo, di cui al precedente numero 1), di fornire un'analisi imparziale. In tal caso comunicano, su richiesta del contraente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. 3. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano diversamente a seconda della complessita' del contratto assicurativo proposto. 4. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.