Art. 134. (Imprese di assicurazione) 1. Alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 51, comma 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, nonche' le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del Libro III e al Libro IV e l'articolo 126. Ai fini del presente comma, non si applica l'articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/565. 2. L'informativa da fornire ai contraenti ai sensi del comma precedente deve essere comunicata: a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; c) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile e accessibile per il contraente. Detta informativa puo', tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi le imprese di assicurazione provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi. 3. Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione, l'aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 1, anche quando operano per il tramite di reti distributive, e ne verificano in concreto l'osservanza.