Art. 140. (Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari) 1. L'Organismo vigila sui consulenti finanziari al fine di assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile e la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 31 del Testo Unico. 2. L'Organismo adotta ogni misura organizzativa necessaria ad assicurare la tutela degli investitori, nonche' l'imparzialita', autonomia e indipendenza dell'attivita' di vigilanza a tale fine svolta. 3. L'Organismo formula per iscritto, applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse per: a) individuare, in relazione all'attivita' svolta, le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse; b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse. Tali procedure e misure garantiscono che, pur in presenza di un conflitto di interessi dei dipendenti o dei componenti dell'Organismo, quest'ultimo svolga la propria attivita' con imparzialita' e indipendenza. 4. I dipendenti e i componenti dell'Organismo comunicano al Collegio Sindacale del medesimo Organismo, secondo le modalita' definite dalle procedure di cui al comma 3, ogni situazione di potenziale conflitto di interesse e di potenziale pregiudizio all'indipendenza e imparzialita' dell'attivita' svolta.