Art. 145. (Requisiti di rappresentativita' delle associazioni professionali dei consulenti finanziari autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati) 1. Sono rappresentative dei consulenti finanziari autonomi le associazioni che: a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati. Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell'associazione, perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano lo scopo dell'associazione; b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari autonomi iscritti nella relativa sezione dell'albo; c) dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale degli iscritti nella relativa sezione. I dati di riferimento sono valutati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' stata formalizzata l'istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti; d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti alla relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo. 2. Sono rappresentative delle societa' di consulenza finanziaria le associazioni che: a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati. Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell'associazione, perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano lo scopo dell'associazione; b) hanno tra i propri associati prevalentemente societa' di consulenza finanziaria che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari autonomi che operano nelle societa' di consulenza finanziaria o di cui le societa' si avvalgono, iscritti nella relativa sezione dell'albo. I dati di riferimento sono rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' stata formalizzata l'istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti; c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo. 3. Sono rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede le associazioni che: a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati. Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell'associazione, perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano lo scopo dell'associazione; b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti nella relativa sezione dell'albo; c) hanno un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo. I dati di riferimento sono rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' stata formalizzata l'istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti; d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo. 4. Sono rappresentative dei soggetti abilitati le associazioni che: a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati. Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell'associazione, perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano lo scopo dell'associazione; b) hanno tra i propri associati prevalentemente soggetti abilitati e intermediari finanziari che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell'albo. I dati di riferimento sono rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' stata formalizzata l'istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti; c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati. 5. L'Organismo mantiene previsioni statutarie idonee a garantire che le associazioni professionali che lo costituiscono siano adeguatamente rappresentate per ciascuna delle sezioni dell'albo. 6. Nella relazione di cui all'articolo 31-bis, comma 3, del Testo Unico, l'Organismo indica le associazioni che al 31 dicembre dell'anno di riferimento acquisiscono, mantengono o perdono la qualita' di associato.