Art. 148. (Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo) 1. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e' necessario: a) essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo; b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico; c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 149, ovvero quella di cui all'articolo 150, o quella prevista dalle norme vigenti all'epoca in cui la prova valutativa e' stata sostenuta, ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalita' accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico. 2. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi e' necessario: a) essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo; b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico; c) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalita' accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico; d) essere in possesso dei requisiti di esperienza professionale stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico; e) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico; f) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico; g) fornire all'Organismo tutte le informazioni - compreso un programma di attivita' che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza e la struttura organizzativa - di cui questo necessita per accertare che il consulente finanziario autonomo abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento ovvero la dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della societa' di consulenza finanziaria attestante la conclusione di un contratto di collaborazione con il soggetto richiedente l'iscrizione la cui efficacia e' condizionata all'iscrizione del soggetto stesso. 3. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dedicata alle societa' di consulenza finanziaria le societa' devono: a) essere costituite in forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata; b) essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico; c) fornire all'Organismo tutte le informazioni, compreso un programma di attivita' che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza e la struttura organizzativa, di cui questo necessita per accertare che la societa' abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento.