Art. 168. (Classificazione dei clienti) 1. Sulla base delle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 167 e delle altre informazioni comunque acquisite, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria classificano il cliente in qualita' di cliente al dettaglio o cliente professionale. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria comunicano ai clienti la classificazione cosi' effettuata. 2. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria informano i clienti, su supporto durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente. 3. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente, trattare come cliente al dettaglio un cliente che e' considerato come cliente professionale di diritto.