Art. 177. (Conflitti di interesse) 1. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria adottano ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione e alla complessita' dell'attivita' svolta, per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. 2. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessita' dell'attivita' svolta, e assicurando che l'affidamento di una pluralita' di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attivita' che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, cosi' da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbero sorgere fra i clienti e il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, gli affini entro il secondo grado e ogni altro parente entro il quarto grado del consulente finanziario e dei soggetti rilevanti. 4. Quando le misure adottate ai sensi del commi 1 e 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria li informano chiaramente della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, affinche' quest'ultimo possa assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. 5. Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura del servizio di investimento, e la cui esistenza puo' ledere gli interessi di un cliente, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria considerano se essi o un soggetto rilevante si trovino in una delle seguenti situazioni: a) e' probabile che il consulente finanziario autonomo, la societa' di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente; b) il consulente finanziario autonomo, la societa' di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente; c) il consulente finanziario autonomo, la societa' di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; d) il consulente finanziario autonomo, la societa' di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante svolgono la stessa attivita' del cliente. 6. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle loro dimensioni e alla relativa organizzazione, nonche' alla natura, alle dimensioni e alla complessita' dell'attivita' svolta. Qualora la societa' di consulenza finanziaria appartenga a un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui la societa' di consulenza finanziaria e' o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attivita' degli altri componenti del gruppo. 7. La politica sui conflitti di interesse messa in atto conformemente al comma 6: a) deve consentire di individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o piu' clienti; b) deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. 8. Le procedure e le misure di cui al comma 7, lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attivita' professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al comma 7, lettera a), svolgano dette attivita' con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attivita' del consulente finanziario autonomo o della societa' di consulenza finanziaria e del gruppo cui essa appartiene e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti. Ai fini del comma 7, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco che sono necessarie perche' il consulente finanziario autonomo o la societa' di consulenza finanziaria garantiscano il grado di indipendenza richiesto: a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attivita' che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni puo' ledere gli interessi di uno o piu' clienti; b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attivita' per conto di clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli del consulente finanziario autonomo o della societa' di consulenza finanziaria; c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attivita' e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attivita', nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attivita'; d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di investimento. 9. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma del comma 4 sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dai consulenti finanziari autonomi o dalle societa' di consulenza finanziaria per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione del servizio di investimento, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale e' diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonche' i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse. 10. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente ai commi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse e' considerato una carenza della politica adottata sui conflitti di interesse. 11. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o piu' clienti.