Art. 21. (Prestazione di servizi e attivita' di investimento in Stati non UE in regime di libera prestazione di servizi) 1. La SIM che intende operare in uno Stato non UE in regime di libera prestazione di servizi presenta alla Consob una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni: a) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attivita'; b) un programma di attivita' nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel paese ospitante; c) le modalita' con le quali la SIM intende operare. 2. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e comunica alla societa' la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilita' della domanda. 3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione. 4. La Consob delibera sulla domanda di autorizzazione presentata dalla SIM istante, sentita la Banca d'Italia, entro il termine massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. 5. Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob senza indugio. 6. La Consob puo' chiedere ulteriori elementi informativi: a) alla societa' richiedente; b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della societa' richiedente; c) a qualunque altro soggetto, anche estero. 7. La Consob puo' richiedere un parere sull'iniziativa all'autorita' competente del paese ospitante. 8. La Consob rilascia l'autorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni: a) esistenza nel paese ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati; b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e la Banca d'Italia e le competenti autorita' dello Stato estero; c) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM. 9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell'autorizzazione. 10. La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.