Art. 26. (Istruttoria della domanda) 1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28, commi 1, 2 e 6, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera e' comunicata all'impresa richiedente e all'autorita' dello Stato d'origine. 2. I termini dell'istruttoria di cui al comma 1 sono sospesi finche' gli accordi, previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), del Testo Unico, non siano stati perfezionati. 3. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa richiedente, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonche' qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilita', entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. 4. La Consob puo' chiedere ulteriori elementi informativi: a) all'impresa richiedente; b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo e ai soci dell'impresa richiedente; c) a qualunque altro soggetto, anche estero. 5. La Consob informa la societa' richiedente dell'accoglimento o meno dell'istanza entro il termine di cui al comma 1.