Art. 3. (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: a) «albo»: l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico; b) «sezione speciale»: la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; c) «sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche»: la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di paesi terzi diverse dalle banche; d) «elenco»: l'elenco delle imprese d'investimento UE allegato all'albo istituito dall'articolo 20, comma 1, del Testo Unico; e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di investimento e che fornisce servizi e/o attivita' di investimento e servizi accessori dell'impresa stessa; f) «Stato UE»: lo Stato appartenente all'Unione Europea; g) «Stato non UE»: lo Stato non appartenente all'Unione Europea; h) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro come definito dall'articolo 1, comma 6-duodecies, lettera a), del Testo Unico; i) «Stato d'origine»: lo Stato non UE in cui l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca ha la propria sede legale; l) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi e le attivita' come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera s), del Testo Unico; m) «ufficio di rappresentanza»: struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attivita' di studio e analisi dei mercati o attivita' similari e comunque non rientranti nella prestazione di servizi e attivita' di investimento.