Art. 33. (Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali) 1. Le imprese di investimento UE possono esercitare in Italia i servizi e le attivita' di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, con o senza servizi accessori, senza stabilirvi succursali, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, a condizione che la Consob sia stata informata dall'autorita' dello Stato membro d'origine, secondo le modalita' indicate nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. 2. Gli agenti collegati di cui al comma 1 non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. 3. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 e' preceduta da apposita comunicazione alla Consob da parte dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.