Art. 35. (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: a) «agenti di cambio»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico; b) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le societa' di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attivita' di investimento, le societa' di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le societa' di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le imprese di investimento e le banche UE con succursale in Italia, nonche' le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia alla prestazione di servizi e di attivita' di investimento. Per «intermediari autorizzati» o «intermediari» si intendono, altresi', gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, la societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente alla prestazione di servizi e attivita' di investimento a cui sono autorizzati; c) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori; d) «cliente professionale»: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 al presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico; e) «cliente al dettaglio»: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata; f) "mercato equivalente": mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 4, comma 2, della direttiva 2014/65/UE, come modificato dalla direttiva 2016/1034/UE.