Art. 50. (Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni piu' favorevoli per il cliente) 1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli gli intermediari di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l'articolo 65 del regolamento (UE) 2017/565.