Art. 51. (Principi generali) 1. Gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario. 2. Ai fini del comma 1, gli intermediari trattano gli ordini equivalenti dei clienti in funzione del momento della loro ricezione. 3. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l'esecuzione piu' rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione. L'obbligo di pubblicazione non si applica in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, come determinato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014. 4. Gli intermediari applicano gli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565. 5. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), applicano il presente articolo, salvo il comma 3, e gli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 67 e, nel caso in cui il cliente non abbia impartito istruzioni specifiche, del paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 68 del predetto regolamento, anche nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli.