Art. 62. (Definizioni) 1. Ai fini del presente Titolo si intendono per: a) "intermediari che realizzano strumenti finanziari" o "intermediari produttori": gli intermediari che creano, sviluppano, emettono e/o concepiscono strumenti finanziari o che forniscono consulenza agli emittenti societari nell'espletamento di tali attivita'; b) "intermediari che distribuiscono strumenti finanziari" o "intermediari distributori": gli intermediari che offrono o raccomandano strumenti finanziari ai clienti.