Art. 63. (Principi generali) 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2-bis, del Testo Unico, gli intermediari produttori: a) adottano, esercitano e controllano un processo di approvazione per ogni strumento finanziario, prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela e per ogni modifica significativa a strumenti finanziari esistenti. Il processo di approvazione precisa per ciascun strumento finanziario il determinato mercato di riferimento di clienti finali all'interno della pertinente categoria di clienti e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il mercato di riferimento; b) adottano misure ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari siano distribuiti ai clienti all'interno del mercato di riferimento; c) mettono a disposizione degli intermediari distributori tutte le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento.