Art. 7. (Domande di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione) 1. Le domande di autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento nonche' di relativa estensione sono presentate alla Consob unitamente alla documentazione prescritta dal regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016. Si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017. 2. La documentazione indicata all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016 e' presentata anche con riguardo ai componenti dell'organo di controllo, ivi inclusi i sindaci supplenti. 3. Nei casi in cui la documentazione indicata ai commi 1 e 2 sia gia' in possesso della Consob, la societa' richiedente e' esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima. 4. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione ovvero di relativa estensione, verifica la completezza della stessa e comunica alla societa' la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilita' della domanda. 5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.