Art. 73. (Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale) 1. L'organo con funzione di supervisione strategica esercita un controllo effettivo sul processo di governo adottato dall'intermediario per determinare la gamma degli strumenti finanziari offerti o raccomandati e dei servizi prestati ai relativi mercati di riferimento. 2. La funzione di controllo di conformita' alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate dall'intermediario per il governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Capo. 3. Le relazioni della funzione di controllo di conformita' comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari offerti o raccomandati e sui servizi forniti dall'intermediario e sulla strategia di distribuzione. 4. Gli intermediari mettono a disposizione della Consob, su richiesta di quest'ultima, le relazioni di cui al comma 3. 5. Gli intermediari assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari che intendono offrire o raccomandare e i servizi forniti nonche' le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.