Art. 77. (Principio di proporzionalita') 1. Gli intermediari, quando decidono la gamma degli strumenti finanziari, emessi da loro stessi o da altri soggetti, e la gamma dei servizi che intendono raccomandare o offrire ai clienti, rispettano gli obblighi di cui al presente Capo in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto della natura dello strumento finanziario, del servizio di investimento e del mercato di riferimento dello strumento. 2. Nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, gli intermediari prestano particolare attenzione qualora intendano offrire o raccomandare nuovi strumenti finanziari ovvero nel caso di modifiche ai servizi prestati.