Art. 80. (Requisiti necessari per prestare la consulenza) 1. Al fine di prestare la consulenza, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza ed esperienza: a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno dodici mesi di esperienza professionale; b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Universita' riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno dodici mesi di esperienza professionale; c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Universita' riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post-lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalita' di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno dodici mesi di esperienza professionale; d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Universita' riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno due anni di esperienza professionale; e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni di esperienza professionale. 2. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 3. Nei casi indicati alle lettere a), b), d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale puo' essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalita' di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea; nei casi indicati alle lettere d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale puo' essere anche dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. Si applicano i requisiti relativi alla formazione professionale specifica di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 79. 4. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacita' di prestare la consulenza ai clienti e' computata conformemente ai criteri indicati all'articolo 79, comma 11.