Art. 84. (Controllo contabile) 1. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti verifica: a) che l'organizzazione e le procedure interne garantiscano il rispetto degli obblighi di rendicontazione e di registrazione degli ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti; b) con cadenza almeno trimestrale, la consistenza delle singole posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da quello di pertinenza dell'agente di cambio anche sulla base degli estratti conto emessi dai subdepositari. 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, comma 2, e 156, comma 4, del Testo Unico.