Art. 97. (Regole generali di comportamento) 1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, i gestori: a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrita' dei mercati; b) assicurano che l'attivita' di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformita' degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell'OICR, come indicati nella documentazione d'offerta ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR; c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata delle condizioni di liquidabilita' degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio gestito, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati; d) assicurano parita' di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito e si astengono da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o di un cliente. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, possono operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA. 3. I gestori applicano, altresi', gli articoli 17, paragrafo 2, e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.