(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5 
 
  Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto. 
  Il latte crudo, conservato alla stalla e  trasportato,  deve  avere
una temperatura non inferiore agli 8°C. 
  E' ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di  piu'
munte  miscelate  dopo   averlo   lasciato   riposare   e   affiorare
naturalmente. 
  E' pure ammessa la lavorazione del latte di cui solo una  parte  e'
lasciata riposare e affiorare naturalmente. 
  Il latte deve essere parzialmente decremato  mediante  affioramento
naturale, a temperatura compresa  tra  8  e  20°C,  in  modo  che  il
rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80  e  1,05.
Per il Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte  in  caldaia
massimo e' di 1,15. Detto rapporto e' altresi'  consentito  per  ogni
altro caso in cui il latte proveniente dalla  miscela  di  due  munte
preveda che una delle due sia lasciata riposare. 
  Il latte, dalla stalla alla sua lavorazione, non puo' subire  alcun
trattamento fisico, meccanico o termico, che ne modifichi  lo  status
di latte crudo naturale. 
  Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a  campana  rovesciata,
in rame o con rivestimento interno in rame. 
  E' ammesso l'uso di lisozima, tranne che per il Trentingrana,  fino
ad un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte. 
  La coagulazione e' ottenuta con caglio di vitello, previa  aggiunta
di siero innesto naturale. 
  Nei casi in cui si dovesse riscontrare un  valore  di  acidita'  di
fermentazione del siero innesto a 24  ore  inferiore  a  26°  Soxhlet
Henkel/50ml e' ammessa, fino ad un massimo di dodici volte  all'anno,
l'aggiunta  di  batteri  lattici   autoctoni,   quali   Lactobacillus
helveticus e/o lactis e/o casei, all'inizio  della  preparazione  del
siero innesto per il giorno successivo. 
  La cagliata e' rotta in granuli  fini  e  cotta  fino  a  quando  i
granuli diventano elastici, a  una  temperatura  massima  di  56°C  e
lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima  caldaia,  fino
ad un massimo di 70 minuti a decorrere da fine cottura. 
  Viene poi immessa nelle apposite fascere, per almeno  36  ore,  che
imprimono i contrassegni di origine  e  quindi  in  salamoia  per  un
periodo di tempo fra i 14 e i 30 giorni a decorrere  dalla  messa  in
salamoia. 
  All'uscita dalla salamoia, le forme possono essere  sciacquate  e/o
sostare  per  non  oltre  24  ore  in  ambiente  riscaldati,  ad  una
temperatura compresa tra i 25° e i 60° C. 
  La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in
ambiente con temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi  a
decorrere dalla formatura. 
  Solo il formaggio che presenta un valore della  fosfatasi  alcalina
nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta  prelevata
a meta' altezza dello scalzo, misurato con  metodo  fluorimetrico,  e
comunque compatibile con l'impiego di  latte  crudo  e  che  altresi'
rispetta  tutti  i  parametri  previsti  dal  presente   disciplinare
all'articolo 2 viene sottoposto ad  espertizzazione,  non  prima  del
compimento dell'ottavo mese dalla formatura. 
  L'espertizzazione dara' quindi  luogo  alla  marchiatura  a  fuoco,
oppure dara' luogo  alla  cancellazione  dei  contrassegni  d'origine
impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura, qualora il
prodotto non abbia le caratteristiche richieste dall'articolo 2. 
  Il Grana viene classificato in "scelto sperlato", "zero" ed "uno". 
  Per Grana Padano "scelto(sperlato)" si intende il formaggio che non
presenta alcune difetto sia esterno che interno. 
  Per Grana Padano "0" si  intende  il  formaggio  che  pur  restando
"scelto" per quanto riguarda la struttura della pasta,  presenta  dei
piccoli difetti di crosta, tecnicamente  chiamati  "correzioni".  Per
Grana Padano "1" (uno) - anche detto "sottoscelto" -  si  intende  il
formaggio che presenta correzioni o leggeri difetti di  crosta  o  di
struttura interna, occhiatura leggermente accentuata  e  martello  un
po' lento. 
  Il prodotto non puo'  essere  commercializzato  come  GRANA  PADANO
D.O.P. prima del compimento effettivo del nono mese di eta'. Prima di
detto termine il formaggio non puo' uscire dalla zona di produzione.