(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
  Il condizionamento del prodotto GRANA PADANO  D.O.P.,  inteso  come
qualsivoglia tipologia e pezzatura - sia in porzioni che grattugiato,
sia  munito  che  privo  di  crosta  (scalzo)  -  con  impiego  della
Denominazione di Origine Protetta e del logo che lo contraddistingue,
puo' avvenire unicamente ad opera di soggetti  titolari  di  apposita
autorizzazione al confezionamento rilasciata dal Consorzio di Tutela,
soggetto riconosciuto e incaricato a  svolgere  le  funzioni  di  cui
all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 
  Sono previste due distinte autorizzazioni al confezionamento, l'una
relativa agli spicchi con crosta e l'altra relativa  al  grattugiato.
Qualsiasi tipologia di  prodotto  confezionato  che  non  riporti  la
crosta (bocconcini, tranci non muniti di crosta, scaglie o simili) e'
assimilata al grattugiato e soggetta alle prescrizioni  previste  per
lo stesso. 
  L'autorizzazione al preconfezionamento non e'  richiesta  nel  solo
caso del cosiddetto "preincartato", ossia qualora la confezione venga
preparata nel punto vendita. 
  VINCOLI TERRITORIALI PER LA TIPOLOGIA 'GRATTUGIATO' 
  Al fine  di  salvaguardare  nel  migliore  dei  modi  la  qualita',
assicurare  la  rintracciabilita'  e  garantire  il   controllo   del
prodotto, le autorizzazioni al confezionamento  del  formaggio  GRANA
PADANO D.O.P. per la tipologia 'grattugiato' e per  le  tipologie  ad
esso assimilate potranno  essere  rilasciate  unicamente  a  soggetti
economici operanti all'interno della zona di  produzione  individuata
all'articolo  3  e  limitatamente  allo  stabilimento  ubicato  nella
predetta zona. 
  Per il rilascio delle autorizzazioni in questione sara'  necessario
il  preventivo  nulla  osta  da  parte  dell'Organismo  di  controllo
incaricato, a seguito degli opportuni  accertamenti  da  quest'ultimo
effettuati presso la ditta richiedente. 
  LIMITI E CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI  SFRIDI  DI  GRANA  PADANO
D.O.P. NELLA PRODUZIONE DI GRANA PADANO 'GRATTUGIATO' 
  L'utilizzo degli gridi provenienti dal taglio e confezionamento  di
"Grana Padano" D.O.P. in pezzi  a  peso  variabile  e/o  peso  fisso,
blocchetti, cubetti, bocconcini etc.  per  la  produzione  di  "Grana
Padano"  grattugiato,  e'   consentito   unicamente   alle   seguenti
condizioni: 
  a) Deve essere comunque rispettata la percentuale massima di crosta
del 18%, di cui al precedente Art. 2. 
  b) Deve essere  sempre  garantita  la  tracciabilita'  delle  forme
intere di "Grana Padano" D.O.P. dalle quali provengono gli  gridi.  A
tale fine, per  poter  utilizzare  gli  gridi  delle  lavorazioni  e'
necessario compilare l'apposita scheda di  lavorazione,  fornita  dal
Consorzio di Tutela, riportando il numero di matricola del caseificio
produttore, il  mese  e  l'anno  di  produzione  e  gli  estremi  del
documento di arrivo che consenta di risalire all'entrata delle  forme
in questione,  nonche'  il  quantitativo  di  sfridi  ottenuti  dalla
lavorazione delle medesime. 
  c) Nel caso di  impiego  differito  e/o  di  trasferimento  da  uno
stabilimento all'altro, gli sfridi dovranno  essere  tenuti  distinti
per matricola e mese di produzione. Al fine di facilitare i controlli
sui contenitori o sugli involucri  contenenti  gli  sfridi,  dovranno
essere chiaramente indicati i  rispettivi  numeri  di  matricola  del
caseificio produttore, ed il relativo mese ed anno di produzione. 
  d) Il trasferimento degli sfridi e' consentito soltanto nell'ambito
della stessa azienda,  o  gruppo  aziendale.  E'  quindi  vietata  la
commercializzazione degli sfridi  da  destinare  alla  produzione  di
"Grana Padano" grattugiato.