(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    La designazione della indicazione geografica protetta «Mortadella
Bologna» e' intraducibile e deve  essere  apposta  sull'etichetta  in
caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra
scritta ed essere immediatamente seguita dalla menzione  «indicazione
Geografica Protetta» e/o dalla sigla «IGP» che deve  essere  tradotta
nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato. 
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista. 
    E' tuttavia consentito l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo  o  tali   da   trarre   in   inganno
l'acquirente. 
    La «Mortadella Bologna» puo'  essere  immessa  al  consumo  sfusa
ovvero confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata, intera,  in
tranci o affettata. Le operazioni di confezionamento, affettamento  e
porzionamento devono avvenire, sotto la vigilanza della struttura  di
controllo  indicata  all'art.  6,  esclusivamente   nella   zona   di
produzione indicata all'art 2.